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Parere

Parere n. 1607/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Lorenza Signore, Ciro Radicella, Francesca Migliaccio, Palma Dell'Aiuto, Loredana Scolozzi, Leonardo Michele Villani, Elena D'Amico, Alessandra Maruccia, Roberta Cuccia, Lucrezia Gatti, Angela Sorrentino, Lucia Sibilio, Cristina Meglio, Antonella Rosato, Alessandro Spedicato, Maria Rocca e Maria Emanuela Caloro contro Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali e tutti gli Uffici Scolastici Regionali e nei confronti delle signore Stefania Carrisi e Anna Maria Bellè 1. per l’annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - del D.M. n. 522 del 26 luglio 2017, nella parte in cui non prevede il reclutamento e la partecipazione al piano delle assunzioni dei docenti specializzandi sul sostegno, selezionati e calcolati su fabbisogno; - di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui: - il D.P.R. 17 ottobre 2017, avente ad oggetto lo stanziamento di unità da destinare alle assunzioni; - tutti i decreti e provvedimenti a firma degli Uffici Scolastici Regionali e/o degli Ambiti Territoriali Provinciali, nella parte in cui, in attuazione dell'impugnato decreto, sono stati emanati gli atti di assunzione dei docenti, ad eccezione dei loro, per tutti gli ordini di scuola di sostegno: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; - di tutti gli atti di formazione dei predetti provvedimenti; - di ogni silenzio serbato, e di ogni rigetto, nonché per le medesime ragioni del mancato accoglimento delle istanze di inserimento inviate dai docenti in modalità cartacea e respinte dagli Uffici Scolastici, tra cui il D.M. n. 661/2016 e D.M. n. 621/2016; - nonché di tutti gli altri atti e/o provvedimenti collocati nell’atto impugnato e degli altri ti; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del D.M. n. 579 del 2 agosto 2018, avente ad oggetto “autorizzazione assunzioni scuola personale docente”; - del D.M. n. 631 del 25 settembre 2018, avente ad oggetto "disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 59 del 2017”, nella parte in cui sono esclusi dal recente piano di assunzioni in ruolo; - di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti impugnati, ivi compresi i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato D.M. 579/2018 e del DM n. 631/2018; - ove occorra, del D.M. 984/2017, avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. Lgs n. 59/2017"; - del D.M. del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto: "la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D. Lgs n. 59/2017"; - nonché, nei limiti dell'interesse, ove occorra, del "preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale l febbraio 2018”; 2. nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante inserimento nel piano delle assunzioni e, in subordine, per equivalente.

Giustizia amministrativa201900763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei decreti ministeriali relativi ai piani di assunzione e alle procedure di reclutamento del personale docente, nella parte in cui escludono i docenti specializzandi sul sostegno, con domanda di reintegrazione in forma specifica o risarcimento per equivalente.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il D.M. n. 522 del 26 luglio 2017, il D.M. n. 579 del 2 agosto 2018 e il D.M. n. 631 del 25 settembre 2018, nonché gli atti presupposti, connessi e applicativi, sostenendo che tali atti avrebbero illegittimamente escluso dal reclutamento e dai piani di assunzione i docenti specializzandi sul sostegno, selezionati e calcolati in relazione al fabbisogno. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione della disciplina sulla formazione e sul reclutamento dei docenti, dei principi di programmazione, fabbisogno e continuità didattica, del legittimo affidamento, della correttezza e buona fede, dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, della direttiva 1999/70/CE e della direttiva 2005/36/CE, nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, disparità di trattamento e sviamento. In via subordinata è stata prospettata l’illegittimità costituzionale della normativa primaria. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno in forma specifica, mediante inserimento nel piano delle assunzioni, o in subordine per equivalente. Nel corso del procedimento, tuttavia, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, in ragione dei sopravvenuti interventi modificativi in materia di accesso al reclutamento scolastico.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure dedotte, né la domanda risarcitoria. Ha attribuito rilievo decisivo alla dichiarazione del difensore dei ricorrenti del 29 agosto 2024, con la quale è stata manifestata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, motivata dai sopravvenuti interventi modificativi in materia di accesso al reclutamento scolastico, determina l’improcedibilità del ricorso senza esame delle censure di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è trattato secondo una logica giustiziale nella quale trova applicazione il principio dispositivo.

  • art. 4, comma 1, D.M. 30 settembre 2011

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro concernente la formazione e il reclutamento dei docenti di sostegno; non esaminato nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 5 D.M. n. 249/2010

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina della formazione degli insegnanti; non esaminato nel merito.

  • art. 2, comma 416, legge n. 244/2007

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla programmazione e al reclutamento; non esaminato nel merito.

  • art. 39 legge n. 449/1997

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro in materia di autorizzazione e programmazione delle assunzioni; non esaminato nel merito.

  • legge n. 241/1990

    Richiamata dai ricorrenti in relazione ai principi dell’azione amministrativa e al procedimento; non esaminata nel merito.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del lavoro a tempo determinato e al reclutamento; non esaminata nel merito.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dai ricorrenti in relazione al riconoscimento e alla disciplina delle qualifiche professionali; non esaminata nel merito.

  • artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai principi di uguaglianza, buon andamento, imparzialità e tutela del lavoro e dello studio; non esaminati nel merito.

  • art. 136 del Trattato di Amsterdam

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro sovranazionale; non esaminato nel merito.

  • art. 22 della Dichiarazione universale dei diritti umani

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro di tutela sociale; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame delle censure di legittimità e delle domande consequenziali quando il ricorrente dichiari espressamente di non voler più ottenere la decisione sull’affare.

Improcedibilità del ricorso straordinario in materia di reclutamento dei docenti di sostegno

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da docenti specializzandi sul sostegno contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, gli Ambiti Territoriali Provinciali e gli Uffici Scolastici Regionali. La controversia riguardava l’esclusione dei ricorrenti dai piani di assunzione e dalle procedure di reclutamento del personale docente.

Oggetto delle impugnazioni

Con il ricorso introduttivo erano stati impugnati, tra gli altri, il D.M. n. 522 del 26 luglio 2017 e gli atti applicativi relativi alle assunzioni dei docenti di sostegno. Con motivi aggiunti erano stati impugnati il D.M. n. 579 del 2 agosto 2018, relativo all’autorizzazione delle assunzioni del personale docente, il D.M. n. 631 del 25 settembre 2018, concernente la procedura concorsuale prevista dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017, nonché ulteriori atti presupposti e connessi.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti nella parte in cui non prevedevano il reclutamento e la partecipazione al piano delle assunzioni dei docenti specializzandi sul sostegno, oltre al risarcimento del danno in forma specifica, mediante inserimento nel piano delle assunzioni, o, in subordine, per equivalente.

Censure dedotte

Le doglianze riguardavano la violazione della disciplina sulla formazione e sul reclutamento dei docenti, dei principi di programmazione e di determinazione del fabbisogno, della continuità didattica, del diritto allo studio, del legittimo affidamento, della correttezza e buona fede e dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità.

I ricorrenti avevano inoltre dedotto la violazione delle direttive 1999/70/CE e 2005/36/CE, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei presupposti, disparità di trattamento, discriminazione e sviamento. In via subordinata era stata prospettata l’illegittimità costituzionale della normativa primaria richiamata.

Sviluppo procedimentale

Il Ministero aveva eccepito preliminarmente la carenza di una posizione giuridica differenziata tutelabile e, nel merito, aveva chiesto il rigetto del ricorso. Con parere interlocutorio n. 01899/2020 la Sezione aveva disposto incombenti istruttori per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio procedimentale.

Poiché tali incombenti erano rimasti inadempiuti, nel 2024 la Sezione aveva invitato le parti a dichiarare la persistenza dell’interesse alla definizione dell’affare o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Sopravvenuta carenza di interesse

Con comunicazione del 29 agosto 2024 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che gli assistiti non avevano più interesse alla trattazione dell’affare, in considerazione dei sopravvenuti interventi modificativi in materia di accesso al reclutamento scolastico.

La Sezione ha ritenuto decisiva tale dichiarazione e ha applicato il principio dispositivo, ritenuto operante anche nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La sopravvenuta carenza di interesse ha reso inutile l’esame delle censure di legittimità, delle questioni di costituzionalità e delle domande risarcitorie.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il parere non contiene quindi alcuna valutazione sulla legittimità dei decreti ministeriali impugnati né riconosce una posizione prevalente nel merito ai ricorrenti o all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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