Parere n. 1596/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Itav S.r.l. contro il Ministero del turismo e nei confronti di Mottolino S.p.a., Prato Nevoso S.p.a. per l’annullamento del decreto n. 267769 del 27 nov. 2025 relativo alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi alla promozione dell'attrattività turistica, della scheda di valutazione e del decreto n. 264763/25 del 30 novembre 2025, tutti nella parte in cui il progetto da lei proposto è stato inserito tra quelli non finanziabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha accertato, sulla base della documentazione in atti e in particolare della nota prot. 280997 del 21 aprile 2026 dell’Avvocatura Generale dello Stato, che il Ministero del turismo ha effettivamente proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e che l’opposizione è tempestiva. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione, senza esame dei motivi di merito e dell’istanza sospensiva.
Impugnazione del decreto n. 267769 del 27 novembre 2025, della scheda di valutazione e del decreto n. 264763/25 del 30 novembre 2025, nella parte in cui il progetto della ricorrente è stato inserito tra quelli non finanziabili.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva e deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo l’annullamento degli atti relativi alla concessione di finanziamenti per interventi di promozione dell’attrattività turistica, deducendone l’illegittimità per plurimi motivi. Successivamente, il Ministero del turismo ha notificato opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale dinanzi al TAR competente. La questione esaminata dalla Sezione ha riguardato la sussistenza e la tempestività dell’opposizione ministeriale e le conseguenze processuali sul ricorso straordinario.
Osservazioni
Opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione proposta dal Ministero del turismo è stata ritenuta effettiva e tempestiva; essa determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale dinanzi al TAR competente e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione dell’amministrazione resistente, se proposta tempestivamente, comporta la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale amministrativa e determina l’improcedibilità del ricorso in sede straordinaria.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- L’opposizione tempestiva dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la trasposizione della controversia dinanzi al TAR competente.
- Accertata la trasposizione, il Consiglio di Stato in sede consultiva dichiara l’improcedibilità del ricorso straordinario senza esaminare i motivi di merito né l’istanza cautelare.
Ricorso straordinario su finanziamenti per l’attrattività turistica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società contro il Ministero del turismo, con richiesta cautelare, per l’annullamento degli atti che avevano collocato il progetto presentato dalla ricorrente tra quelli non finanziabili.
Atti impugnati e svolgimento del procedimento
La controversia concerne il decreto n. 267769 del 27 novembre 2025, la relativa scheda di valutazione e il decreto n. 264763/25 del 30 novembre 2025, tutti impugnati limitatamente alla parte relativa al progetto della ricorrente. Il ricorso è stato notificato e depositato il 27 marzo 2026, con deposito diretto presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971.
Opposizione dell’amministrazione
Il Ministero del turismo, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita alla sede giurisdizionale davanti al TAR competente. La Sezione ha verificato, sulla base della documentazione versata in atti e in particolare della nota prot. 280997 del 21 aprile 2026, che l’opposizione è stata effettivamente proposta ed è tempestiva.
Valutazione e conclusioni
L’opposizione tempestiva produce la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Per tale ragione il Consiglio di Stato non ha esaminato i plurimi motivi di ricorso né l’istanza sospensiva e ha espresso il parere che il ricorso sia dichiarato improcedibile per trasposizione.
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