Parere n. 1606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso annullamento parziale del provvedimento -OMISSIS- in data 10 ottobre 2023 con riferimento alla decorrenza amministrativa di immissione a pieno titolo nel ruolo dei vsp;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 10 ottobre 2023 relativo all'immissione a pieno titolo nel ruolo dei volontari in servizio permanente e alla decorrenza giuridica e amministrativa dell'immissione
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, figlia di un militare deceduto per una patologia causalmente collegata all'esposizione ad amianto, aveva ottenuto dal giudice amministrativo il riconoscimento del diritto all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente mediante chiamata diretta nominativa ai sensi dell'art. 705 del d.lgs. 66/2010. Il Ministero della Difesa aveva disposto l'immissione con decorrenza giuridica e amministrativa dal 28 marzo 2022, data di presentazione presso l'ente di formazione, anziché dal 21 maggio 2018, richiesta dalla ricorrente. La ricorrente ha dedotto violazione del giudicato, eccesso di potere, illegittimità del provvedimento, mancata pronuncia sul risarcimento dei danni, violazione degli artt. 1, 3 e 2-bis della l. 241/1990, dell'art. 2043 c.c., nonché sviamento, manifesta ingiustizia, irragionevolezza e arbitrarietà dell'azione amministrativa. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la pretesa fosse sostanzialmente diretta a ottenere l'esecuzione di precedenti pronunce giurisdizionali e dovesse quindi essere proposta con azione di ottemperanza davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 113 c.p.a.; ha inoltre contestato l'ammissibilità della domanda risarcitoria e rilevato la mancata tempestiva impugnazione del precedente decreto del 31 maggio 2022, notificato il 20 giugno 2022, che aveva già fissato la decorrenza dal 28 marzo 2022.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la controversia non riguardasse propriamente l'annullamento di un autonomo atto amministrativo, ma l'esatta esecuzione delle precedenti pronunce del giudice amministrativo, le quali avevano riconosciuto il diritto della ricorrente alla speciale procedura di arruolamento e avevano indicato i presupposti temporali e sostanziali per l'accesso al beneficio. La pretesa volta a ottenere la retrodatazione della decorrenza giuridica ed economica dell'immissione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice che aveva pronunciato le decisioni, secondo l'art. 113 c.p.a. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il ricorso straordinario è un rimedio essenzialmente impugnatorio, diretto all'annullamento di atti amministrativi definitivi, e non consente di impartire ordini all'amministrazione né di sostituire il giudizio di ottemperanza. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla decorrenza, al ritardo dell'amministrazione e al risarcimento del danno.
Osservazioni
Azione sostanzialmente diretta all'ottemperanza
Il ricorso mira a ottenere l'esatta esecuzione di quanto già statuito dalle precedenti pronunce del giudice amministrativo in ordine al diritto della ricorrente all'immissione nel ruolo mediante chiamata diretta e alla relativa decorrenza. Tale pretesa deve essere proposta con giudizio di ottemperanza e non mediante ricorso straordinario.
Inammissibilità del ricorso straordinario rispetto all'azione di ottemperanza
Ai sensi dell'art. 113 c.p.a., l'azione per la corretta esecuzione delle pronunce giurisdizionali è riservata alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire. Il ricorso straordinario ha natura essenzialmente impugnatoria e non consente di ordinare all'amministrazione l'adozione di determinati comportamenti.
Domanda risarcitoria
La Sezione non ha esaminato nel merito la domanda di risarcimento, essendo il ricorso inammissibile per la sua natura sostanziale di azione di ottemperanza.
Decorrenza dell'immissione
La contestazione della decorrenza giuridica e amministrativa dell'immissione non è stata esaminata come autonoma censura di legittimità, poiché la pretesa della ricorrente era funzionalmente collegata all'esecuzione delle precedenti pronunce giurisdizionali.
Norme richiamate
art. 705 d.lgs. 66/2010
La norma, ai fini dell'accesso al beneficio, prescrive i requisiti del grado di parentela e del nesso di causalità tra l'inabilità e/o il decesso del militare e la causa di servizio.
Il giudice amministrativo aveva ritenuto che i presupposti per l'accesso alla chiamata diretta dovessero essere valutati sulla base del regime vigente al momento della presentazione della domanda e che la disposizione non imponesse un requisito relativo al momento in cui si era verificato il decesso conseguente alle lesioni da causa di servizio.
art. 113 c.p.a.
Il ricorso si propone, nei casi previsti dall'art. 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta.
La competenza per l'azione di ottemperanza è esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la decisione da eseguire; tale azione non è ammissibile in sede di ricorso straordinario.
art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario può essere proposto per motivi di legittimità avverso provvedimenti amministrativi definitivi.
Il Ministero ha richiamato la disposizione per sostenere l'inammissibilità delle domande di condanna pecuniaria e risarcitoria; la Sezione, tuttavia, ha definito il ricorso sulla base della sua natura sostanziale di azione di ottemperanza.
art. 953 d.lgs. 66/2010
L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.
La disposizione è stata richiamata dal Ministero per sostenere che non potessero essere corrisposti emolumenti per il periodo anteriore all'effettiva ammissione in servizio; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale questione nel merito.
art. 2-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al ritardo dell'amministrazione e alla richiesta risarcitoria; la censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ha richiamato l'obbligo di motivazione e la mancata considerazione delle precedenti pronunce; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1 l. 241/1990
La ricorrente ha invocato i principi di buon andamento, certezza temporale, doverosità dell'azione amministrativa e non aggravamento del procedimento; la Sezione non ha esaminato tali censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio essenzialmente impugnatorio, diretto a ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo definitivo, e non consente al decisore di impartire ordini all'amministrazione.
- La pretesa volta a ottenere la corretta o integrale esecuzione di una sentenza o di un'ordinanza del giudice amministrativo deve essere proposta con giudizio di ottemperanza davanti al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire, ai sensi dell'art. 113 c.p.a.; essa non è ammissibile mediante ricorso straordinario.
- Quando la contestazione dell'atto amministrativo è funzionalmente diretta a conseguire un risultato già stabilito, o che il ricorrente assume essere stato stabilito, da una precedente pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere qualificata in base alla sua sostanza come azione di ottemperanza, indipendentemente dalla forma impugnatoria utilizzata.
- La competenza del giudice dell'ottemperanza prevista dall'art. 113 c.p.a. è esclusiva e inderogabile, anche quando la controversia riguarda la decorrenza degli effetti giuridici o economici dell'immissione derivante dall'esecuzione di una precedente pronuncia.
Inammissibilità del ricorso straordinario sulla decorrenza dell'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una militare dell'Esercito Italiano contro il Ministero della Difesa. La controversia riguardava la decorrenza giuridica e amministrativa dell'immissione a pieno titolo nel ruolo dei volontari in servizio permanente, riconosciuta mediante chiamata diretta nominativa ai sensi dell'art. 705 del d.lgs. 66/2010.
Premesse e vicenda amministrativa
La ricorrente, figlia di un militare deceduto per una patologia ritenuta causalmente collegata all'esposizione ad amianto, aveva ottenuto dal giudice amministrativo il riconoscimento del diritto all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente mediante la speciale procedura prevista dall'art. 705 del Codice dell'ordinamento militare.
Dopo precedenti pronunce favorevoli del TAR, confermate in appello dal Consiglio di Stato, il Ministero della Difesa aveva disposto l'immissione a pieno titolo nel ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 28 marzo 2022, data di presentazione presso l'ente di formazione. La ricorrente chiedeva invece che la decorrenza fosse fissata al 21 maggio 2018.
Censure della ricorrente
La ricorrente ha dedotto, in sintesi:
- violazione del giudicato formatosi sulle precedenti pronunce amministrative;
- eccesso di potere e illegittimità del provvedimento del 10 ottobre 2023;
- violazione degli artt. 1, 3 e 2-bis della l. 241/1990, in relazione al ritardo e alla motivazione dell'azione amministrativa;
- sviamento, manifesta ingiustizia, irragionevolezza e arbitrarietà;
- mancata considerazione della domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
La ricorrente ha sostenuto che l'amministrazione, nel fissare la decorrenza dal 28 marzo 2022, non avesse dato corretta attuazione alle pronunce che avevano riconosciuto il diritto alla chiamata diretta sulla base della disciplina vigente al momento della domanda, presentata il 2 maggio 2018.
Eccezioni del Ministero della Difesa
Il Ministero ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In particolare, ha sostenuto che:
- la pretesa fosse sostanzialmente un'azione di ottemperanza, riservata al giudice che aveva emesso le pronunce ai sensi dell'art. 113 c.p.a.;
- la domanda risarcitoria non fosse ammissibile in sede di ricorso straordinario;
- il decreto del 10 ottobre 2023 fosse meramente consequenziale al precedente decreto del 31 maggio 2022, notificato il 20 giugno 2022, che aveva già fissato la decorrenza dal 28 marzo 2022;
- l'eventuale impugnazione del decreto del 31 maggio 2022 fosse tardiva, poiché il ricorso straordinario era stato notificato il 12 febbraio 2024;
- non potessero essere corrisposti emolumenti per un periodo anteriore all'effettiva presentazione in servizio, richiamando l'art. 953 del d.lgs. 66/2010.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha accolto l'impostazione relativa all'inammissibilità del ricorso. Ha osservato che le precedenti pronunce del giudice amministrativo avevano già definito la controversia concernente i presupposti per l'accesso alla chiamata diretta nominativa e avevano indicato il quadro giuridico rilevante.
Secondo il Consiglio di Stato, la domanda proposta non era diretta, nella sostanza, a ottenere l'annullamento di un autonomo provvedimento amministrativo per vizi propri, ma a conseguire l'esatta attuazione di quanto stabilito nelle precedenti decisioni. La contestazione della decorrenza dell'immissione costituiva quindi una questione di esecuzione del giudicato.
Natura del ricorso straordinario e competenza sull'ottemperanza
La Sezione ha ribadito che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio giustiziale di carattere essenzialmente impugnatorio, alternativo all'azione davanti al giudice amministrativo e volto a ottenere una decisione costitutiva di annullamento dell'atto illegittimo.
Esso non può essere utilizzato per ottenere dal decisore l'imposizione di specifici comportamenti all'amministrazione. L'azione diretta alla corretta esecuzione delle pronunce giurisdizionali, siano esse sentenze o ordinanze, deve invece essere proposta davanti al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire, secondo la competenza esclusiva e inderogabile prevista dall'art. 113 c.p.a.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. Non sono state quindi esaminate nel merito le questioni relative alla decorrenza dell'immissione, alla tempestività dell'impugnazione del precedente decreto, al ritardo dell'amministrazione, agli emolumenti spettanti e al risarcimento dei danni.
La Sezione ha infine disposto l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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