Cassazione Civile, Ordinanza n. 27194/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la classificazione catastale di un'intera area adibita a cava, già iscritta al catasto terreni senza rendita, iscrivendola al catasto fabbricati in categoria D/1 con attribuzione di rendita, ritenendo che l'area, per effetto della destinazione estrattiva e della presenza di manufatti strumentali, dovesse essere considerata unità immobiliare urbana. La società aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo che la cava non fosse iscrivibile al catasto fabbricati e che i fabbricati strumentali presenti non incidessero sul regime fiscale del terreno. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 18 r.d. n. 1572/1931, 4, 6 e 10 r.d.l. n. 652/1939, 13 d.l. n. 201/2011, 1, 2 e 5 d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che un terreno destinato ad attività estrattiva perde la qualità agricola e diviene per l'intero un'unità immobiliare con autonoma funzionalità e redditività, da classificare in catasto fabbricati, mentre il riferimento all'utilizzo del materiale escavato nell'edilizia confermava la natura industriale dell'attività.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso dell'Agenzia. Ha affermato, in continuità con precedenti di legittimità, che il terreno adibito a cava è un'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento nel catasto fabbricati, perché connotata da autonoma funzionalità e redditività; l'art. 18 r.d. n. 1572/1931 esclude le cave solo dalla stima fondiaria, non dall'iscrizione catastale. Ha inoltre precisato che la destinazione estrattiva e la presenza di fabbricati strumentali non consentono di mantenere la qualificazione agricola del fondo e che, ove il bene abbia potenzialità edificatoria anche limitata a manufatti strumentali, la base imponibile va riferita al valore venale. In applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese del giudizio di merito e ha condannato la società resistente a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 r.d. n. 1572 del 1931
"Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare"
esclude le cave dalla sola stima fondiaria, non dalla iscrizione catastale; il terreno adibito a cava resta quindi identificabile e rappresentabile nel catasto, ma non è soggetto a reddito dominicale.
art. 1 r.d. n. 1572 del 1931
"Sarà provveduto... alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima"
il catasto ha funzione di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni, oltre che di perequare l'imposta fondiaria.
art. 11 r.d. n. 1572 del 1931
"La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile"
la stima fondiaria serve alla determinazione della rendita imponibile del terreno.
art. 13 r.d. n. 1572 del 1931
"La tariffa esprime... la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe"
la rendita imponibile è riferita alla parte di prodotto che rimane al proprietario, netta da spese e perdite eventuali.
art. 3 r.d.l. n. 652 del 1939
l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare.
art. 4 r.d.l. n. 652 del 1939
sono immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili diversi dai fabbricati rurali.
art. 5 r.d.l. n. 652 del 1939
costituisce unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che sia di per sé utile e atta a produrre un reddito proprio.
d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
"...ovvero da un'area, che... presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"
il catasto dei fabbricati riguarda anche aree che presentino autonomia funzionale e redditività, non solo fabbricati in senso stretto.
d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 1
"Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale"
conferma che l'oggetto dell'inventario è l'unità immobiliare, quale minimo modulo inventariale.
art. 1, comma 336, L. n. 311 del 2004
richiamato quale base del potere di classamento/aggiornamento catastale dell'area oggetto di rettifica.
art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344 del 2002
i redditi derivanti dallo sfruttamento di cave sono qualificati come redditi d'impresa e tassati sul reddito effettivo.
art. 52, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986
nei casi richiamati la valutazione non può basarsi sulla rendita catastale di un terreno agricolo non più corrispondente alla reale destinazione estrattiva.
consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il terreno destinato ad attività estrattiva o adibito a cava, quando presenti autonoma funzionalità e capacità reddituale, può essere qualificato come unità immobiliare urbana e iscritto nel catasto fabbricati, anche se originariamente censito come terreno agricolo.
- L'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931 non sottrae le cave all'accatastamento, ma solo alla stima fondiaria ai fini della rendita dominicale; la loro iscrizione catastale rimane necessaria per l'identificazione del bene.
- Ai fini della classificazione catastale rileva la reale destinazione urbanistica e funzionale del bene, non la precedente qualificazione agricola risultante dal catasto terreni.
- La presenza di fabbricati strumentali all'attività estrattiva non impedisce il classamento dell'intera area in catasto fabbricati quando l'area stessa sia funzionalmente e redditualmente autonoma.
- Quando la decisione di merito è errata solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rigettare direttamente il ricorso originario.
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