Cassazione Civile, Ordinanza n. 21477/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., contro l'ordinanza n. 23843/2020 con cui la Corte di cassazione aveva già dichiarato inammissibile il precedente ricorso. Nel ricorso per revocazione sono stati denunciati diciassette errori di fatto asseritamente posti a base della precedente decisione. La controversia originaria riguardava l'impugnazione, davanti al Giudice tutelare, del decreto che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza contro il divieto di accesso a un supermercato senza dispositivo di protezione durante la normativa anti-Covid, con richiesta di definizione del giudizio anche nella funzione di giudice tutelare e di condanna della pubblica amministrazione a un facere idoneo a rimuovere il pregiudizio lamentato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto precluso l'esame del contenuto del gravame perché il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte, senza difesa tecnica, mentre nei giudizi di legittimità è richiesta a pena di inammissibilità la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale e munito di procura speciale, ai sensi degli artt. 82, comma 3, e 365 c.p.c. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese per assenza di parte intimata e ha posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma posta a base del ricorso per revocazione dell'ordinanza di legittimità, ma non supera il rilievo preliminare di inammissibilità per difetto di difesa tecnica.
nei giudizi di legittimità la difesa tecnica è richiesta a pena di inammissibilità; il ricorso deve essere sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; la Corte ne estende la rilevanza quale regola generale del giudizio di legittimità.
richiamato solo in relazione al deposito tardivo di una memoria, circostanza priva di incidenza decisiva sul percorso argomentativo della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di legittimità, compreso il ricorso per revocazione avverso decisioni della Cassazione, la difesa tecnica è requisito essenziale e la mancanza della sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso.
- La verifica preliminare sulla regolare rappresentanza e difesa assorbe ogni esame del merito o degli errori di fatto dedotti in sede di revocazione.
- L'obbligo di difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione risponde alla funzione di garantire un'effettiva tutela del diritto di difesa mediante l'intervento di un professionista dotato di specifica abilitazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità e in mancanza di parte intimata, la Corte non provvede sulle spese processuali; resta dovuto, se applicabile, l'ulteriore contributo unificato.
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