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Sentenza

Sentenza del 02/10/2023 n. 615 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Imposta di registro - contratto di mantenimento - natura permutativa - base imponibile - valore del bene o della prestazione - aliquota del 3%

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contenzioso relativo all'imposta di registro su un rogito di trasferimento immobiliare del 12.3.2019 per il quale i cessionari si sono obbligati a prestare assistenza vita natural durante al trasferente. L'Ufficio ha ritenuto il contratto di mantenimento di natura permutativa e ha determinato la base imponibile in relazione al valore della prestazione di assistenza, applicando l'aliquota del 3% prevista dalla tariffa per le prestazioni che danno luogo alla maggiore imposta. Il Notaio aveva invece liquidato l'imposta con criterio prezzo/valore (Euro 89.000) e aliquota ridotta del 2% (caso agevolato).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la qualificazione del contratto come permutativo ai sensi dell'art. 43, lett. c) TUIR e ha stabilito che la base imponibile è costituita dal valore del bene ceduto o dalla prestazione che comporta l'applicazione della maggiore imposta. Conseguentemente la liquidazione dell'Ufficio, volta ad applicare l'aliquota del 3% sulla prestazione di mantenimento, è stata confermata; è stata anche confermata la correttezza del calcolo del credito d'imposta. L'appellato è stato condannato al pagamento delle spese del grado pari a Euro 150,00.

Norme richiamate

  • art. 43 TUIR (lett. c)

    Il contratto che comporta l'assunzione di un'obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene è considerato permutativo; la base imponibile si determina dal valore del bene ceduto o dalla prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa Parte prima, art. 2

    Indica criteri per la determinazione della base imponibile e la classificazione delle voci soggette a tariffa; confermata l'applicabilità della tariffazione relativa alla prestazione che comporta la maggiore imposta.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa Parte prima, art. 9

    Prevede l'aliquota/voce tariffaria applicabile alle prestazioni diverse dagli immobili e automezzi; applicata dall'Ufficio per giustificare l'aliquota del 3% sulla prestazione di assistenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, co. 1

    Norma processuale invocata dall'appellato per eccepire l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivazione; la Commissione ha ritenuto l'eccezione infondata, ritenendo sufficientemente esposti i motivi dall'Agenzia.

Massime di principio

  • Un contratto di mantenimento/assistenza che comporta la cessione di un bene in cambio dell'assunzione di un obbligo di fare va qualificato come permutativo ex art. 43 TUIR (lett. c).
  • La base imponibile ai fini dell'imposta di registro va determinata confrontando il valore del bene ceduto e il valore della prestazione; si applica la tassazione (tariffa e aliquota) che produce l'imposta maggiore.
  • Se la prestazione di mantenimento non è predeterminabile (durata e entità dei bisogni), il suo valore può essere determinato in via presuntiva; l'Ufficio può dunque stimare la prestazione e applicare la relativa quota tariffaria.
  • È necessario verificare la voce tariffaria applicabile: alcune prestazioni, pur collegate a trasferimenti immobiliari, possono rientrare in voci che comportano aliquote diverse (es. 3% anziché 2%).
  • Per il contribuente è importante documentare e motivare la valutazione operata (dichiarazione di valore, elementi oggettivi) e valutare sia il criterio prezzo/valore sia il valore catastale/altre modalità previste dalla normativa, perché l'Amministrazione potrà applicare il criterio che comporta maggiore imposta se giustificato.

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