Sentenza del 02/10/2023 n. 615 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Imposta di registro - contratto di mantenimento - natura permutativa - base imponibile - valore del bene o della prestazione - aliquota del 3%
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso relativo all'imposta di registro su un rogito di trasferimento immobiliare del 12.3.2019 per il quale i cessionari si sono obbligati a prestare assistenza vita natural durante al trasferente. L'Ufficio ha ritenuto il contratto di mantenimento di natura permutativa e ha determinato la base imponibile in relazione al valore della prestazione di assistenza, applicando l'aliquota del 3% prevista dalla tariffa per le prestazioni che danno luogo alla maggiore imposta. Il Notaio aveva invece liquidato l'imposta con criterio prezzo/valore (Euro 89.000) e aliquota ridotta del 2% (caso agevolato).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la qualificazione del contratto come permutativo ai sensi dell'art. 43, lett. c) TUIR e ha stabilito che la base imponibile è costituita dal valore del bene ceduto o dalla prestazione che comporta l'applicazione della maggiore imposta. Conseguentemente la liquidazione dell'Ufficio, volta ad applicare l'aliquota del 3% sulla prestazione di mantenimento, è stata confermata; è stata anche confermata la correttezza del calcolo del credito d'imposta. L'appellato è stato condannato al pagamento delle spese del grado pari a Euro 150,00.
Norme richiamate
Il contratto che comporta l'assunzione di un'obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene è considerato permutativo; la base imponibile si determina dal valore del bene ceduto o dalla prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa Parte prima, art. 2
Indica criteri per la determinazione della base imponibile e la classificazione delle voci soggette a tariffa; confermata l'applicabilità della tariffazione relativa alla prestazione che comporta la maggiore imposta.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa Parte prima, art. 9
Prevede l'aliquota/voce tariffaria applicabile alle prestazioni diverse dagli immobili e automezzi; applicata dall'Ufficio per giustificare l'aliquota del 3% sulla prestazione di assistenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, co. 1
Norma processuale invocata dall'appellato per eccepire l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivazione; la Commissione ha ritenuto l'eccezione infondata, ritenendo sufficientemente esposti i motivi dall'Agenzia.
Massime di principio
- Un contratto di mantenimento/assistenza che comporta la cessione di un bene in cambio dell'assunzione di un obbligo di fare va qualificato come permutativo ex art. 43 TUIR (lett. c).
- La base imponibile ai fini dell'imposta di registro va determinata confrontando il valore del bene ceduto e il valore della prestazione; si applica la tassazione (tariffa e aliquota) che produce l'imposta maggiore.
- Se la prestazione di mantenimento non è predeterminabile (durata e entità dei bisogni), il suo valore può essere determinato in via presuntiva; l'Ufficio può dunque stimare la prestazione e applicare la relativa quota tariffaria.
- È necessario verificare la voce tariffaria applicabile: alcune prestazioni, pur collegate a trasferimenti immobiliari, possono rientrare in voci che comportano aliquote diverse (es. 3% anziché 2%).
- Per il contribuente è importante documentare e motivare la valutazione operata (dichiarazione di valore, elementi oggettivi) e valutare sia il criterio prezzo/valore sia il valore catastale/altre modalità previste dalla normativa, perché l'Amministrazione potrà applicare il criterio che comporta maggiore imposta se giustificato.
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