Sentenza del 02/10/2023 n. 2741 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo per difetto di motivazione perché non conteneva una valutazione e una contestazione puntuale delle osservazioni difensive del contribuente. È stato inoltre precisato che la nullità deve essere eccepita tempestivamente, ossia nel ricorso introduttivo del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni per giustificare lo scostamento dal livello di congruità. L'amministrazione è tenuta a esaminare con attenzione tali osservazioni e, nell'avviso di accertamento, a motivare puntualmente perché non le condivide. Un avviso che non prenda posizione sulle ragioni addotte dal contribuente omette un preciso adempimento di legge e risulta nullo per difetto di motivazione.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), ex art. 12, comma 7
La norma è vista come specificazione del principio di cooperazione tra Fisco e contribuente: obbliga l'Amministrazione a consentire e valutare le osservazioni difensive dopo la chiusura delle operazioni e a motivare nell'atto le ragioni del rifiuto di tali osservazioni. L'omissione di tale valutazione comporta violazione dei diritti della difesa e determina la nullità dell'atto.
Principio generale dei diritti della difesa e della motivazione degli atti amministrativi
I destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi devono poter manifestare il proprio punto di vista; l'amministrazione deve motivare le proprie scelte rispetto alle argomentazioni difensive, altrimenti l'atto è viziato per carenza motivazionale.
Massime di principio
- Se all'esito delle verifiche il contribuente presenta osservazioni entro il termine previsto (60 giorni dalla notifica della copia del processo verbale), l'Ufficio è obbligato a valutare e a rispondere esplicitamente a tali osservazioni nell'avviso di accertamento.
- Un avviso di accertamento che non prende posizione sulle ragioni addotte dal contribuente è nullo per difetto di motivazione; la nullità può comportare l'annullamento dell'atto impugnato.
- La nullità per difetto di motivazione va eccepita tempestivamente: il contribuente deve sollevarla nel ricorso introduttivo del giudizio tributario, pena la decadenza dalla relativa contestazione.
- Per difendere efficacemente la posizione, il contribuente dovrebbe raccogliere e documentare tempestivamente le osservazioni difensive e conservare la prova dell'avvenuta trasmissione nei termini, indicando esplicitamente le argomentazioni da cui si chiede che l'Ufficio si discosti solo con adeguata motivazione.
- L'Amministrazione, per evitare l'annullamento degli atti, deve motivare specificamente perché ritiene inidonee le giustificazioni fornite dal contribuente, non limitandosi ad affermazioni generiche.
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