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Sentenza

Sentenza del 02/10/2023 n. 27715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il rimborso, per gli anni 2011-2014, della imposta sostitutiva trattenuta sui dividendi di fonte italiana nella misura eccedente: in via principale, quanto dovuto ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 3‑ter; in via subordinata, quanto eccedente l'aliquota convenzionale prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia‑Paesi Bassi. Le istanze di rimborso sono rimaste in silenzio‑rifiuto e la società ha impugnato davanti alla CTP di Pescara; la CTP ha accolto solo le domande subordinate; la CTR ha limitato l'accoglimento alla decorrenza degli interessi, senza esaminare compiutamente la domanda principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione (vizio di motivazione): la sentenza di appello è stata cassata in parte perché si è limitata ad accogliere la domanda subordinata senza esaminare la domanda principale fondata sul D.P.R. n. 600/1973, art. 27, comma 3‑ter. La causa è stata rinviata alla Corte Tributaria Regionale di secondo grado di L'Aquila (sezione distaccata di Pescara) per un nuovo esame, compresa la decisione sulle spese di lite; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3‑ter

    Norma rilevata come base principale della domanda di rimborso (disciplina di matrice comunitaria applicabile alla determinazione della ritenuta sui dividendi). La Corte segnala che l'appello non ha motivato il rigetto della domanda fondata su tale norma e rinvia perché il giudice di merito la esamini espressamente.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Paesi Bassi (8 maggio 1990), art. 10, comma 2, lett. b)

    Riferimento alternativo posto dalla ricorrente in via subordinata per ottenere la riduzione della ritenuta; la Corte osserva che i presupposti per l'applicabilità sia della disciplina comunitaria sia di quella convenzionale erano comuni e non adeguatamente valutati dal giudice di appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto delle parti ad un giusto processo e alla necessità di motivazione adeguata delle sentenze; la Corte ha ritenuto mancasse una motivazione intellegibile sul punto controverso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    Norma procedurale tributaria richiamata a sostegno del principio di motivazione del giudicato; utilizzata nel motivo di cassazione relativo alla mancanza di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in materia di motivazione delle decisioni giudiziarie; la sentenza di Cassazione applica la giurisprudenza sul vizio di motivazione apparente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Fondamenti di impugnazione in Cassazione utilizzati dalla ricorrente: vizio di motivazione (n. 4) e violazione/errata applicazione di norme sostanziali (n. 3), quest'ultima assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve motivare in modo chiaro e compiuto il rigetto di una domanda principale: limitarsi ad accogliere una domanda subordinata senza valutare esplicitamente la principale integra vizio di motivazione suscettibile di cassazione.
  • Quando il contribuente propone alternative di diritto (norma interna di derivazione comunitaria e/o normativa convenzionale), il giudice deve esaminare e valutare separatamente entrambe le questioni o spiegare perché una sola è stata trattata; il mancato esame comporta rinvio per nuovo giudizio.
  • La motivazione deve rendere percepibile il percorso argomentativo del giudice; argomentazioni generiche o omissioni non possono essere colmate dall'interprete con congetture.
  • In controversie su ritenute alla fonte su dividendi da parte di soggetti non residenti, è essenziale produrre e documentare in modo completo lo status del percettore (es. assenza di stabile organizzazione), i calcoli delle ritenute applicate e il fondamento normativo (art. 27 DPR 600/1973 o norme convenzionali) perché il giudice di merito possa decidere compiutamente.
  • Il ricorso per cassazione è efficace per ottenere la rinnovazione del giudizio quando il vizio denunciato è di natura motivazionale: il giudice di rinvio dovrà decidere nuovamente anche sul merito non esaminato.

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