Sentenza del 02/10/2023 n. 104 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 per il recupero a tassazione di €42.500,00 oltre IVA e sanzioni, basato sul richiamo nel provvedimento a un verbale della Guardia di Finanza che aveva ritenuto la fattura n. 62 del 30/12/2017 emessa da New System s.r.l. relativa a operazioni inesistenti. Il ricorrente ha eccepito violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 (diritto di difesa) e ha prodotto documentazione attestante l'effettiva esecuzione delle prestazioni (fatture, bilanci, visura CCIAA, DURC, testimonianza scritta e richiamo a pronuncia del Tribunale di Lecco), contestando la qualificazione dei costi come oggettivamente inesistenti ai sensi dell'art. 109 TUIR.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il PVC fosse regolarmente notificato e che le interrogazioni all'Anagrafe Tributaria non dovessero essere allegate poiché i dati erano già noti alla contribuente. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla M. s.r.l. e dalla testimonianza scritta resa ex art. 257-bis c.p.c. (introdotta nel processo tributario dalla L. 130/22), nonché dalla pronuncia del Tribunale di Lecco favorevole sull'esistenza dell'operazione, è emersa la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni; ne consegue che l'accertamento è stato annullato e la parte resistente condannata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €1.500,00.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7, comma 1
L'eccezione di violazione dell'art. 7 era infondata perché il verbale richiamato è risultato regolarmente notificato alla contribuente, la quale ha avuto effettiva possibilità di difesa.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 109
L'Ufficio aveva qualificato i costi come oggettivamente inesistenti ai sensi dell'art.109; il giudice ha però ritenuto che tale qualificazione può essere superata dalla prova in contrario fornita dal contribuente (documentazione aziendale, DURC, testimonianza, pronunce giudiziarie).
Codice di Procedura Civile, art. 257-bis (testimonianza scritta)
La testimonianza scritta depositata ai sensi dell'art.257-bis c.p.c., ammessa nel processo tributario per effetto della L.130/22, è stata ritenuta prova rilevante e ulteriore conferma dell'effettiva esecuzione dell'operazione contestata.
Legge 30 dicembre 2022, n.130, art.4, comma 4
Ha introdotto nel processo tributario la possibilità di utilizzare la testimonianza scritta ex art.257-bis c.p.c.; la Corte ha dato rilievo probatorio a tale mezzo nel caso concreto.
Massime di principio
- La semplice evocazione di indagini penali o il richiamo a un verbale della Guardia di Finanza non sono di per sé determinanti: se il contribuente produce documentazione credibile e sufficiente, può dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni.
- Il verbale di constatazione (PVC) se regolarmente notificato non comporta violazione del diritto di difesa; il contribuente deve però poter conoscere il contenuto e opporsi con prove contrarie.
- Le interrogazioni effettuate nell'Anagrafe Tributaria non devono essere necessariamente allegate all'avviso quando i dati sono già noti al contribuente; l'assenza di allegazione non inficia automaticamente l'atto.
- Per opporsi a una qualificazione di costi come 'inesistenti' ai sensi dell'art.109 TUIR, il contribuente deve produrre documenti che attestino l'effettiva esecuzione delle prestazioni (contratti, ordini, documentazione contabile, corrispondenza, prove di effettuazione, visure, DURC, bilanci).
- La testimonianza scritta ex art.257-bis c.p.c., ammessa nel processo tributario dalla L.130/22, può avere valore probatorio significativo e contribuire a ribaltare un accertamento fondato su presunzioni.
- Se il contribuente raccoglie e conserva documentazione che dimostra la regolarità del fornitore (iscrizione CCIAA, bilanci depositati, DURC regolare) e produce elementi probatori convincenti, l'accertamento fiscale può essere annullato e l'Amministrazione condannata al rimborso delle spese.
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