Cassazione Penale, Sentenza n. 26996/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 4/3/2022 che, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca ex art. 240-bis c.p. nella parte relativa alla posizione della Scarabino e aveva disposto la restituzione di specifici beni. Il PM deduceva tre motivi: (1) violazione di legge (art. 321 co.2 c.p.p. e art. 240-bis c.p.) per aver valutato erroneamente la necessità di motivare il "periculum in mora" alla luce delle distinzioni tra tipi di confisca; (2) che la motivazione sul periculum in mora nel decreto di sequestro non era assente e quindi il riesame avrebbe potuto integrarla invece di annullare; (3) mancata esplicitazione, da parte del tribunale, delle ragioni a sostegno della ritenuta intestazione fittizia e mancato confronto con la possibilità di sequestro pro quota.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo (si trattava di diversa valutazione di merito e non di vizio di diritto). Ha quindi dichiarato manifestamente infondato il primo motivo e ha considerato pleonastico l'esame del secondo. Nel complesso il ricorso del Pubblico Ministero non ha avuto successo e l'ordinanza del tribunale del riesame (che aveva disposto la restituzione dei beni alla Scarabino nella parte interessata) è stata confermata.
Norme richiamate
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti dell'intervento del giudice del riesame sulla motivazione del provvedimento impugnato; la Corte valuta se l'eventuale carenza motivazionale configuri vizio di diritto.
Richiamato nella distinzione tra diverse fattispecie di confisca (in particolare per sproporzione) e nella necessità di distinguere il tema della "sproporzione" dal pericolo di dispersione dei beni (periculum in mora).
Norma rispetto alla quale è stato impugnato il sequestro preventivo a fini di confisca; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione sul periculum in mora e la sussistenza degli indizi di intestazione fittizia.
art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356
art. 12-sexies L. 7/8/1992, n. 356
La Corte richiamando la giurisprudenza della Cassazione precisa che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non opera quando il bene è formalmente intestato a un terzo; in questo caso grava sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione e di fornire elementi concreti e circostanziati dell'interposizione fittizia.
art. 169 disp. att. cod. proc. pen.
art. 169 disp. att. c.p.p.
Norma citata in relazione alla richiesta di riduzione dei termini per il giudizio di legittimità; nel testo è riportata la richiesta ma non emerge una specifica interpretazione sostanziale della Corte.
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo a fini di confisca, la presunzione relativa di illecita accumulazione non opera automaticamente se il bene è formalmente intestato a un terzo: grava sull'accusa dimostrare la sproporzione e la fittizia intestazione con elementi concreti, gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione della sussistenza di elementi indiziari di intestazione fittizia è questione di merito: la Corte di cassazione non sostituisce il giudizio del riesame se si tratta di diversa valutazione dei medesimi elementi, salvo vizio di diritto o carenza motivazionale grave.
- Il "periculum in mora" (pericolo di dispersione/dissipazione dei beni) deve essere motivato nel decreto di sequestro; tuttavia, l'assenza o insufficienza della motivazione può dar luogo a scrutinio solo se si configura un vizio di legge o una carenza motivazionale così radicale da rendere il provvedimento incomprensibile.
- La possibilità di adottare misure alternative quali il sequestro pro quota va valutata dal giudice alla luce degli elementi di causa, ma l'argomentazione in proposito riguarda la valutazione del merito e non costituisce automaticamente un vizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazione di legge; questioni di fatto o diversa valutazione degli indizi rientrano nella cognizione del giudice del merito e non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità.
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