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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33711/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva assolto Mohammed Lagtib dal reato ex art. 385 c.p., perché non punibile per particolare tenuità dell'offesa. Ha dedotto (1) errata applicazione/interpretazione dell'art. 131-bis c.p. rispetto alle concrete modalità del fatto e alla giurisprudenza; (2) vizi di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha qualificato il ricorso come appell o e lo ha trasmesso alla Corte di appello di Torino ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., perché il ricorso conteneva censure riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (vizi di motivazione). Non è stata decisa la questione di merito sulla non punibilità; è stata invece disposta la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti per il giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riferita alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la valutazione della sua applicabilità richiede esame delle concrete modalità del fatto e motivazione adeguata del giudice di merito.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato al resistente (reato per il quale è stata pronunciata l'assoluzione in primo grado).

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Prevede che chi ha diritto d'appello possa proporre ricorso per cassazione e stabilisce la conversione in appello del ricorso per cassazione quando contenga censure ricadenti nelle ipotesi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per vizi della motivazione della sentenza; l'inclusione di tale censura in un ricorso per cassazione comporta la conversione in appello.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, P.M.T. c/Alonzi, Rv. 274834 - 01

    Principio consolidato secondo cui un ricorso per cassazione che contenga censure ex art. 606, comma 1, lett. e) non può essere proposto per cassazione e deve essere convertito in appello.

Massime di principio

  • Se il ricorso per cassazione contiene censure relative a vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), la Corte è tenuta a convertire il ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e trasmettere gli atti alla Corte d'appello competente.
  • La questione di applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) richiede una motivazione concreta e specifica del giudice di merito sulle modalità del fatto: se la critica riguarda la valutazione probatoria e argomentativa del giudice, essa è di competenza dell'appello e non del sindacato per cassazione.
  • Per ottenere revisione in sede di legittimità senza conversione, chi impugna dovrebbe concentrare i motivi su questioni di diritto astratto e non su valutazioni di fatto o sulla congruità della motivazione; diversamente il rimedio corretto è l'appello.
  • La conversione non decide il merito: determina solo il percorso procedurale, per cui la valutazione sulla sussistenza della causa di non punibilità rimane riservata al giudice d'appello.
  • Per il difensore o per il pubblico ministero è strategico formulare distintamente i motivi di diritto e quelli di motivazione, sapendo che l'inclusione di censure motivazionali comporta il passaggio al grado di appello.

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