Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10556/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto dell'appello avverso il decreto di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) sostenendo violazione degli artt. 4 e 7 del d.lgs. 159/2011 e carenze motivazionali. Denuncia l'inidoneità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni a dimostrare la pericolosità sociale, la mancata considerazione della sopravvenuta assoluzione/elementi escludenti la pericolosità (incensuratezza, un solo carico pendente), la genericità delle accuse di estorsione e la mancanza di adeguata motivazione circa l'attualità della pericolosità, nonostante la risalenza nel tempo di molte condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché verte su motivi non consentiti in sede di cassazione (difetti di motivazione e valutazione del merito già esaminati e risolti dalla Corte territoriale). La Corte ritiene la motivazione del giudice di merito adeguata, rilevando che il giudice di prevenzione può avvalersi di elementi probatori tratti da procedimenti penali anche se non idonei a condannare penalmente, purché siano dotati di sufficiente certezza e adeguatamente motivati. Ha inoltre affermato che, una volta accertata l'appartenenza ad associazione mafiosa con apporto concreto, non è necessario ulteriore particolare argomento sull'attualità della pericolosità salvo prova positiva di dissociazione; ha pertanto respinto il motivo relativo all'attualità. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (disciplina delle misure di prevenzione)

    La ricorrente invoca gli artt. 4 e 7; la Corte segnala che i profili lamentati riguardano la valutazione del merito e che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al penale, potendo il giudice utilizzare elementi tratti da procedimenti penali per valutare la pericolosità sociale

  • codice di procedura penale

    L'assenza o la mera apparenza della motivazione integra violazione di legge ai sensi dell'art.125; la Corte però ritiene che la motivazione impugnata non sia inesistente o meramente apparente perché il giudice ha affrontato e respinto le censure difensive

  • codice di procedura penale

    La cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è ammessa solo per violazione di legge; vizi valutativi tipici del merito non sono deducibili con questo motivo, salvo la fattispecie di motivazione assente o apparente

  • codice di procedura penale

    La Corte ricorda che il giudice di prevenzione non è vincolato dalle regole dell'art.192 c.p.p. (vincolo probatorio tipico del processo penale) e può fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria idonei, sul piano indiziario, a dimostrare la pericolosità

  • codice di procedura penale

    L'art.616 c.p.p. consente la condanna alle spese e ad ulteriori somme per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; le questioni che consistono in rivalutazioni del merito o in censure sulla tenuta logica della motivazione sono inammissibili se già affrontate e motivate dalla corte territoriale
  • La motivazione del provvedimento di prevenzione è considerata viziata per violazione di legge solo se l'organo decisore omette del tutto di confrontarsi con un elemento che risulti potenzialmente decisivo e idoneo a determinare un esito opposto
  • Nel giudizio di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali e non è vincolato dalle regole probatorie proprie del processo penale; può fondare il convincimento anche su elementi di minore efficacia purché adeguatamente motivati
  • Per i soggetti ritenuti appartenenti ad associazioni mafiose, una volta provata l'appartenenza con apporto concreto, la presunzione di persistenza della pericolosità è forte: la cessazione richiede prova positiva e manifesta di dissociazione, non è sufficiente la mera inattività o la buona condotta carceraria
  • La mera risalenza temporale di elementi sintomatici non esclude di per sé l'attualità della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione; l'attualità va valutata rispetto al momento della decisione di primo grado

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.