Cassazione Civile, Ordinanza n. 22130/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Giudice di Pace che aveva prorogato di ulteriori quindici giorni il trattenimento presso il CPR di Torino. Secondo la censura, la seconda proroga del trattenimento sarebbe stata illegittima perché, trattandosi di persona già detenuta in carcere per più di novanta giorni, essa avrebbe richiesto la dimostrazione di una particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 15, par. 4, della Direttiva 2008/115/CE. Il ricorrente sosteneva inoltre che la richiesta della Questura non fosse supportata da adeguata attività istruttoria successiva al 17 luglio 2021 e non indicasse elementi idonei a provare tale complessità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il presupposto fattuale su cui si fondava la censura, cioè la pregressa detenzione in carcere per più di novanta giorni, non risultava dal provvedimento impugnato. Tale accertamento sarebbe stato di natura fattuale e quindi non effettuabile in sede di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché i resistenti sono rimasti solo intimati; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente da tassa o imposta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È stata richiamata come norma processuale posta a base del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su un presupposto fattuale non risultante dagli atti.
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98
La Corte ha dato atto della deduzione secondo cui la seconda proroga del trattenimento sarebbe consentita solo in presenza di particolare complessità delle procedure di identificazione e rimpatrio, ma ha dichiarato la doglianza inammissibile per difetto del presupposto fattuale posto a base della censura.
art. 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE
art. 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo in tema di trattenimento e proroga, senza che la Corte entrasse nel merito della relativa applicazione, poiché la censura è stata dichiarata inammissibile.
memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.
È stata citata come base della memoria depositata dal ricorrente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una censura che presuppone un fatto non risultante dal provvedimento impugnato è inammissibile quando richiede un accertamento fattuale non consentito in sede di legittimità.
- La deduzione della violazione di legge non può essere veicolata per ottenere, in sostanza, una nuova ricognizione del fatto; il giudizio di legittimità resta circoscritto al controllo della correttezza giuridica della decisione sulla base dei fatti come accertati dal giudice di merito.
- In tema di proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, la verifica dei presupposti normativi invocati deve trovare riscontro nella base fattuale già accertata nel provvedimento impugnato, non potendo la Cassazione integrare o sostituire tale accertamento.
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