Cassazione Civile, Ordinanza n. 12710/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Gli ex soci di una società a responsabilità limitata estinta avevano chiesto il rimborso dell'IVA per euro 7.310,00 a seguito della cessazione dell'attività sociale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ma aveva liquidato le spese del giudizio in euro 600,00 oltre accessori. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 4 e 5, nonché dell'art. 2233 c.c., perché la CTR avrebbe liquidato i compensi del difensore al di sotto dei minimi tariffari previsti dai parametri, senza alcuna motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di liquidazione delle spese legali effettuata secondo i parametri del d.M. n. 55 del 2014, come modificato dal d.M. n. 37 del 2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi in assenza di diversa convenzione tra le parti, perché tali minimi hanno carattere inderogabile. Poiché la CTR aveva liquidato euro 600,00, importo inferiore ai minimi indicati nella censura, e senza motivare sul punto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per il riesame della liquidazione delle spese in conformità ai principi indicati.
Norme richiamate
La parte soccombente deve essere condannata alle spese; la loro liquidazione deve avvenire secondo i criteri legali applicabili.
I parametri forensi, quando applicabili, non consentono di liquidare compensi al di sotto dei valori minimi, salvo diversa convenzione tra le parti.
Modifica i parametri del d.M. n. 55 del 2014, ma conferma la rilevanza dei limiti minimi e massimi nella liquidazione giudiziale.
Il compenso del professionista, in difetto di accordo, è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri normativi e dei limiti inderogabili previsti.
È il vizio dedotto a sostegno del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In mancanza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, quando effettuata secondo i parametri forensi, non può scendere al di sotto dei valori minimi previsti dalla disciplina applicabile.
- Il potere discrezionale del giudice di merito nella quantificazione del compenso dell'avvocato resta insindacabile nel merito, ma deve comunque esercitarsi entro i limiti minimi e massimi fissati dai parametri normativi.
- La liquidazione delle spese processuali che si discosti dai minimi tariffari senza adeguata motivazione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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