Cassazione Penale, Sentenza n. 21872/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto con le aggravanti contestate; deducono vizi di motivazione e di applicazione della legge in relazione alla valutazione della prova (contestando che la condanna si fondi su un "unico indizio"), alla qualificazione e motivazione dell'aggravante per lo scardinamento della porta, al mancato riconoscimento delle attenuanti (generiche e di lieve entità del danno) e alla determinazione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e, di conseguenza, ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato gli imputati per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, e art. 61, comma 1, n. 5 c.p. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito (plurità di indizi: presenza notturna dei due davanti all'abitazione, vicinanza di oggetti provenienti dall'appartamento, fuga alla vista dei Carabinieri, constatazione dell'effrazione da parte di un appuntato, restituzione dei beni alla parte offesa). Ha ritenuto fondate la sussistenza dell'aggravante per lo scardinamento, il mancato riconoscimento delle attenuanti (valore non irrisorio dei beni e pregiudizio per la violazione di domicilio) e la congruità della pena (3 anni di reclusione e €1.000 di multa, vicino al minimo edittale). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma base sul reato di furto: la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base della pluralità di indizi e della ricostruzione di merito
Aggravante per la violenza esercitata sull'infisso (scardinamento): la constatazione diretta dello scardinamento da parte dell'appuntato è stata ritenuta idonea a giustificare l'applicazione dell'aggravante
Rilevanza di ulteriori circostanze aggravanti collegate al fatto: la questione non era stata effettivamente devoluta in appello dal ricorrente e quindi non poteva essere dedotta in Cassazione
Attenuante per il danno di particolare tenuità: la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che richiede un pregiudizio "pressoché irrisorio" sia sul valore del bene sia sugli ulteriori effetti; qui i beni e il danno non risultavano tali da giustificare l'attenuante
Attenuante per il danno patrimoniale di particolare tenuità: i giudici di merito hanno valutato il danno nella sua globalità e non hanno ritenuto sussistente la superficialità richiesta dalla norma
Limiti del ricorso per cassazione: la Corte ha ricordato che in cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle fonti probatorie e che devono essere indicate specifiche violazioni di legge o travisamenti della prova
Conseguenze processuali dell'inammissibilità: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (qui €3.000)
Determinazione della pena: la Corte ha confermato che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i principi normativi; una pena prossima al minimo edittale non richiede motivazione dettagliata quando non si tratti di mero arbitrio
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale e libera delle fonti probatorie: il ricorrente deve indicare specifici vizi di legge o travisamenti della prova per incidere sulla decisione
- Una pluralità di indizi convergenti (es. presenza notturna vicino a oggetti provenienti dall'appartamento, fuga alla vista delle forze dell'ordine, riscontro dell'effrazione, restituzione dei beni) può costituire prova sufficiente di responsabilità in sede di merito
- La constatazione diretta, da parte delle forze dell'ordine, dello scardinamento o dell'effrazione dell'infisso è idonea a giustificare l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
- L'attenuante per danno di particolare tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) richiede che il pregiudizio sia economicamente "pressoché irrisorio" sia nel valore intrinseco dei beni sottratti sia nelle conseguenze per la vittima; il mero basso valore venale non è automaticamente sufficiente
- Le attenuanti generiche non possono essere concesse per mera presunzione: occorrono elementi positivi esplicitamente indicati nella motivazione che giustifichino la mitigazione della pena
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e una congrua motivazione è necessaria solo se la scelta appare illogica o arbitraria; l'irrogazione di una pena vicina al minimo edittale non richiede motivazioni particolarmente dettagliate
- Se una questione non è stata dedotta in appello e non è rilevabile d'ufficio, non può essere inventata per la prima volta nel ricorso per cassazione
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