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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15605/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale in relazione a fatti di detenzione e cessione di stupefacenti (hashish e crack) e al reato di evasione. Nel ricorso sono stati dedotti: travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che il crack fosse una sola dose destinata all'uso personale, che le stecche di hashish fossero solo nove e che il comportamento fosse collaborativo; erroneo diniego della riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; eccessività della pena in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la precedente condotta di spaccio, la presenza dell'imputato fuori dal domicilio agli arresti domiciliari, la fuga, il rinvenimento di hashish già suddiviso in dosi, di una dose di crack e di denaro contante. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla lieve entità, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo valorizzando soprattutto la reiterazione dell'attività di spaccio in due episodi nell'arco di un mese. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 131-bis c.p., richiamando i criteri di valutazione della tenuità e la discrezionalità del giudice di merito, e ha infine reputato inammissibile anche la censura sulla pena, poiché la Corte di merito aveva correttamente applicato i criteri dell'art. 133 c.p. Non essendo stato accolto alcun motivo, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti contestata in relazione a hashish e crack; la sentenza di merito è stata confermata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    ipotesi di lieve entità invocata dalla difesa, ma esclusa per la valutazione complessiva del fatto e, in particolare, per la reiterazione dell'attività di spaccio in un breve arco temporale.

  • art. 385 cod. pen.

    reato ulteriormente contestato e richiamato nella sentenza impugnata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa perché il giudice di merito ha ritenuto prevalente la gravità concreta della condotta.

  • art. 133 cod. pen.

    criterio di valutazione della gravità del fatto e del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la rilettura del materiale probatorio e la sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura ritenuta dal ricorrente più favorevole.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va esclusa quando la valutazione complessiva del fatto evidenzi elementi sintomatici di maggiore gravità, come la reiterazione dell'attività di spaccio in un arco temporale breve.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessaria una disamina analitica di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti decisivi e motivi in modo non meramente assertivo sulla gravità concreta del fatto.
  • La determinazione della pena e la valutazione della sua congruità restano espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'apparenza o della manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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