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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11837/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo formulato in modo generico e privo dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato e danneggiamento. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha rilevato che la censura era generica e indeterminata: non indicava in modo specifico gli elementi posti a base della doglianza, nonostante la motivazione della sentenza impugnata fosse ritenuta logicamente corretta. Per tale ragione il ricorso non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale delle ragioni di doglianza; la mera contestazione generica del trattamento sanzionatorio non è sufficiente e determina l'inammissibilità.

  • artt. 110, 81, 624, 625 nn. 2) e 7), 635 c.p.

    Norme incriminatrici e di disciplina del concorso e della continuazione richiamate per la condanna confermata in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, determinato e autosufficiente: la censura generica non consente il controllo di legittimità ed è inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente adeguata, il ricorrente che contesti il trattamento sanzionatorio deve indicare in modo preciso gli errori o le omissioni motivazionali su cui fonda la doglianza.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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