Cassazione Penale, Sentenza n. 3950/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili impugnavano la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva assolto Ausilio dall'accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) dopo che ella aveva staccato l'alimentazione elettrica che serviva il citofono e la serratura elettrica del cancello condominiale, rendendo inservibili tali servizi ai condomini. I ricorrenti contestavano che la condotta integrasse violenza sulle cose e fosse posta per esercitare arbitrariamente una pretesa, non potendo essere risolta con un atto unilaterale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili, ritenendo sussistenti gli estremi del reato di cui all'art. 392 c.p. Ha ritenuto che: 1) lo stacco della corrente, pur avvenuto da un contatore collocato nell'abitazione dell'imputata, ha reso temporaneamente inservibili il cancello e il citofono, integrando la violenza sulle cose; 2) la sussistenza di una controversia civilistica sulla collocazione del contatore non esclude la rilevanza penale del fatto, posto che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede l'elemento intenzionale ma non che la pretesa sia fondata; 3) la buona fede o l'esistenza di una questione civilistica non legittimano l'autosoddisfazione e non costituiscono scriminante. La Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte di appello civile di Milano per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese di questo grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
La Corte ha ritenuto integrato il reato poiche lo stacco della corrente ha costituito violenza sulle cose idonea a impedire temporaneamente l'uso dei beni comuni; l'elemento intenzionale richiesto è compatibile con la pretesa esercitata dall'agente anche se contestabile civilisticamente.
art. 635 c.p. (danneggiamento)
Richiamato per chiarire che e' danno anche rendere temporaneamente inservibile una cosa; la giurisprudenza considera integrato il reato quando l'uso cui la cosa è destinata viene comunque impedito, anche temporaneamente.
La Corte ha sottolineato che l'invocazione della scriminante della legittima difesa o di altro diritto non è accoglibile nel caso di autosoddisfazione: l'esercizio di diritti contestabili deve passare attraverso il giudice.
art. 622 c.p.p. (provvedimento di annullamento)
Norma processuale richiamata per la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alle competenti sedi civili.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9343 del 21/10/2010, Valentini
Precedente che afferma che il danneggiamento sussiste anche quando la cosa viene resa temporaneamente inservibile all'uso cui è destinata.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè
Precisazione che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede dolo e che la pretesa puo' essere contestabile senza escludere il reato.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010, Giustozzi
Chiarimento che la buona fede dell'agente non esclude necessariamente il dolo richiesto per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 1040 del 10/03/2006, Avogadri
Affermato che non è invocabile la scriminante di esercizio del diritto per legittimare l'autosoddisfazione e che, se il diritto e' contestabile, la via corretta è il ricorso al giudice.
Massime di principio
- La sottrazione o interruzione volontaria di servizi che rendono temporaneamente inservibili beni comuni può integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) se sussiste l'elemento della violenza sulle cose.
- La collocazione fisica di impianti o contatori all'interno della proprieta privata non esclude automaticamente la rilevanza penale quando l'atto unilaterale arreca pregiudizio ai diritti degli altri condomini.
- L'esistenza di una controversia civilistica circa l'appartenenza o la gestione di utilità comuni non autorizza l'autosoddisfazione: le questioni devono essere risolte mediante il ricorso al giudice e non con comportamenti che ledono terzi.
- La buona fede del soggetto e la contestabilità della pretesa non escludono, di per sé, il dolo necessario per la configurazione del reato; la legittimità dell'azione va valutata complessivamente.
- In presenza di profili civilistici rilevanti, il giudice penale può accogliere ricorso limitatamente agli effetti civili e rinviare la decisione sulle conseguenze patrimoniali alla sede civile competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →