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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21785/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna già pronunciata in appello per il delitto di evasione, poiché il ricorso non ha inciso sul merito della responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto mirava a ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente reiterativa, già esaminata e motivatamente disattesa in appello, e quindi non consentita in sede di legittimità; la sentenza impugnata aveva infatti escluso il beneficio richiamando le modalità della condotta e i precedenti specifici dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza delle modalità del fatto e dei precedenti specifici dell'imputato.

  • art. 385 c.p.

    Il provvedimento riguarda la conferma della condanna per il delitto di evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere negata quando le modalità della condotta e i precedenti specifici dell'imputato rendano il fatto non tenue.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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