Cassazione Penale, Ordinanza n. 20281/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano ulteriori statuizioni sul merito, che resta quello definito dalla sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, ma dall'ordinanza emerge che il ricorso contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione degli elementi indiziari relativi alla destinazione a spaccio della sostanza stupefacente. La Corte rileva tuttavia che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e coerente nel valorizzare plurimi dati ordinariamente dimostrativi della finalità di spaccio, mentre le censure difensive si risolvevano in una richiesta di mera rivalutazione del merito.
Norme richiamate
La decisione presuppone la contestazione di un fatto riconducibile alla detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte non esamina il merito, ma afferma che la motivazione di merito era adeguata nel ritenere provata la finalità di spaccio sulla base di plurimi elementi indiziari.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di denuncia di vizi di legittimità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi di prova già scrutinati dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione coerente e adeguata sulla sussistenza di plurimi indici della finalità di spaccio, la censura che si limiti a prospettare una lettura alternativa del compendio probatorio non è idonea a superare il vaglio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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