Cassazione Penale, Sentenza n. 40792/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per raccolta di scommesse sportive in assenza di concessione (art. 4 legge n. 401/1989), sostenendo: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta organizzazione dell'attività illecita e all'elemento psicologico del reato, deducendo che la valutazione probatoria dei giudici di merito sarebbe frammentaria e congetturale; 2) erroneo rigetto della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), atteso che la difesa ritiene siano da considerare la misura della pena vigente al momento del fatto (minimo sei mesi) e non quella successiva; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. eccessività della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché errata considerazione della pena edittale rilevante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile come tentativo di rinnovare la valutazione del materiale probatorio, che le Corti di merito hanno motivatamente e logicamente ritenuto coerente e univoco (rinvenimento di numerosi scontrini datati, palinsesto, monitor collegato a sito bookmaker, continuità dell'attività); il secondo motivo è stato ritenuto infondato: sebbene la Corte territoriale abbia commesso un errore formale circa la misura minima della pena ratione temporis (avendo indicato tre anni anziché sei mesi), la Corte di cassazione ha confermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e che la continuità dell'attività e l'assenza di concessione/autorizzazione escludono la tenuità; il terzo motivo è inammissibile in quanto il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, e nel caso di specie i giudici hanno rilevato l'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La condanna di merito (pena richiesta: 6 mesi di reclusione e spese processuali per il reato previsto dall'art. 4 legge n. 401/1989) è stata confermata.
Norme richiamate
Norma che incrimina la raccolta di scommesse sportive in assenza di concessione/autorizzazione; la Corte ha ritenuto provata l'organizzazione dell'attività illecita sulla base degli elementi probatori (scontrini, palinsesto, monitor) e ha applicato la norma per la condanna.
Richiama la necessità di concessione/autorizzazione/licenza per svolgere attività di raccolta scommesse; l'assenza di tali titoli è stata valutata come elemento ostativo alla non punibilità e indice di rilevanza della condotta.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e concreta delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo; non è sufficiente guardare solo alla pena edittale astratta: la Corte ha escluso la tenuità per la continuità e la gravità concreta dell'attività.
Elenca i criteri valutabili ai fini del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti; la Corte ha richiamato l'esigenza di considerare tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente nella valutazione della tenuità e delle circostanze rilevanti.
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la loro concessione è un giudizio di fatto del giudice di merito e può essere legittimamente negata in assenza di elementi positivi da valutare.
Massime di principio
- La configurazione del reato di raccolta di scommesse senza concessione si fonda su un apprezzamento complessivo e concreto degli elementi di fatto (es. scontrini, palinsesto, monitor visibile agli utenti, continuità temporale): non è necessario il rinvenimento di conti correnti o collegamenti informatici diretti quando il quadro probatorio è univoco.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale delle modalità concrete della condotta e del danno/pericolo; non si decide esclusivamente sulla base della pena edittale astratta, ed elementi quali la continuità dell'attività e l'assenza di autorizzazioni sono ostativi alla tenuità.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale di merito: la loro esclusione è legittima se il giudice indica l'assenza di elementi positivi rilevanti; tale valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riforma valutazioni probatorie logiche e coerenti dei giudici di merito; può però correggere errori di diritto o formali che incidano sulla decisione, salvo che l'errore non abbia alterato l'esito sostanziale.
- In contestazioni penali relative ad attività illecite organizzate, la prova della continuità e dell'organizzazione può emergere da elementi materiali di uso corrente nell'attività (documentazione cartacea, dispositivi visibili al pubblico, testimonianze) anche in assenza di approfondimenti informatici quando il quadro è già univoco.
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