Cassazione Penale, Ordinanza n. 18993/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva. La difesa ha insistito, anche con memorie ex art. 611 c.p.p., sull'erroneità della valutazione di merito relativa al bilanciamento tra attenuanti e aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Ha rilevato che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente e non illogica. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
memorie ex art. 611 cod. proc. pen.
Consente la presentazione di memorie nel giudizio di legittimità; nel caso è richiamato solo come base delle difese scritte depositate dal ricorrente.
giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva
Disciplina il bilanciamento tra circostanze eterogenee; la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
recidiva
contestata aggravante della recidiva
Aggravante valorizzata dai giudici di merito nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato: la loro concessione dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è censurabile in cassazione solo se la motivazione è assente, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- La presenza di precedenti penali può essere legittimamente valorizzata dal giudice di merito nel negare le attenuanti generiche o nel non attribuire loro prevalenza.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione discrezionale di merito, senza specificamente evidenziare un vizio logico o motivazionale, è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.
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