Cassazione Penale, Sentenza n. 23590/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di numerosi beni mobili, immobili, quote societarie e compendi aziendali formalmente intestati a terzi (familiari e società), sostenendo che: i beni fossero di legittima proprietà o comunque non fittiziamente intestati ad altro; la Corte di appello non avrebbe indicato gli indizi gravi, precisi e concordanti della fittizietà delle intestazioni; la delimitazione temporale della "pericolosità" di Andrea Impastato (da considerarsi riconducibile alla mafia) sarebbe stata erronea e non avrebbe potuto giustificare la confisca di acquisti anteriori o successivi al periodo contestato; la Corte avrebbe applicato retroattivamente il d.lgs. n. 159/2011 (art. 18) invece della normativa previgente; la motivazione sarebbe, in più punti, mancante o apparente (in particolare circa la provenienza illecita delle somme, la sproporzione dei redditi e la compatibilità dei finanziamenti apportati alle imprese dei ricorrenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello e il Tribunale avessero adeguatamente motivato la qualificazione di "appartenenza mafiosa" di Andrea Impastato nell'arco 1971-2007 sulla base di condanne penali, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e informative, nonché della perizia economico-patrimoniale che ha evidenziato sproporzioni tra redditi dichiarati e acquisizioni patrimoniali. Ha considerato legittima l'ablazione dei beni formalmente intestati a terzi quando risultino riferibili, per indizi gravi, precisi e concordanti, al proposto mafioso o alle sue imprese contaminate. Ha ritenuto corretta l'applicazione del d.lgs. n. 159/2011 in quanto la proposta di misure di prevenzione era stata avanzata nel 2017 (criterio temporale rilevante) e ha dichiarato infondate le censure sulla carenza motivazionale e sulla presunta retroattività normativa. In sintesi, confermata la confisca dei beni e rigettati i ricorsi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 18, art. 117, art. 20, art. 24
L'applicabilità del d.lgs. n. 159/2011 si determina in base alla data di proposta di applicazione della misura (qui 11 ottobre 2017); l'art. 18 consente la misura patrimoniale anche senza la preventiva misura personale; la nozione di "appartenenza mafiosa" è interpretata in senso ampio e può giustificare la confisca di compendi aziendali ritenuti "mafiosi"
art. 606, comma 1, lett. b) e c.; art. 173 disp. att.; art. 391; art. 24 (richiamati nei motivi)
Le censure di legittimità devono in Cassazione essere valutate nei limiti di cui agli articoli richiamati; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non fosse mancante o illogica e che la valutazione degli elementi di fatto fosse compatibile con il sindacato di legittimità
Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
artt. 25, 41, 42, 111, 117, 125 Cost.; artt. 6 e 7 Cedu; 1 Prot. 1 Cedu (richiamati dai ricorrenti)
Le eccezioni di violazione costituzionale e Cedu sono state ritenute infondate; la Corte ha ritenuto corretta la tutela dei diritti nelle misure di prevenzione alla luce della normativa applicabile e della motivazione articolata sul piano probatorio
normativa preventiva previgente (legge n. 575 del 1965)
art. 2-bis, comma 6-bis (richiamato dai ricorrenti)
I ricorrenti sostenevano la prevalenza della normativa previgente in ragione della data di proposta originaria (2007); la Corte ha però ritenuto prevalente la normativa vigente alla data effettiva della proposta (2017) ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 159/2011
giurisprudenza di legittimità
Sez. U. n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso) e altre pronunce citate
La giurisprudenza interpretativa conferma che la nozione di "appartenenza mafiosa" è più ampia della mera partecipazione e che il giudice della prevenzione può valorizzare elementi anche non confluiti in condanne penali purché siano fatti storicamente apprezzabili e non contraddetti da assoluzioni con riconoscimento di cause estintive
Massime di principio
- La confisca di prevenzione può colpire beni formali intestati a terzi se emergono indici gravi, precisi e concordanti che ne dimostrino la fittizia intestazione e la disponibilità di fatto da parte del soggetto indicato come contiguo/affiliato alla criminalità organizzata.
- La nozione di "appartenenza" mafiosa ai fini delle misure di prevenzione è ampia: non richiede una stabile partecipazione, ma può basarsi su rapporti continuativi o su contributi che hanno favorito la vita dell'associazione, valutati nel loro complesso (condanne, collaboratori, intercettazioni, informative).
- Per stabilire la legittimità dell'applicazione del d.lgs. n. 159/2011 conta la data della proposta di applicazione della misura, non la data dei sequestri o delle acquisizioni; pertanto la normativa vigente alla data della proposta è quella applicabile.
- La prova di sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni patrimoniali, supportata da perizia economico-finanziaria, è elemento rilevante per fondare la confisca; la difesa deve fornire documentazione solida e specifica per ricondurre a lecita provenienza somme o finanziamenti contestati.
- Per beni acquisiti dopo il periodo di pericolosità accertata è necessario un collegamento probatorio diretto con risorse illecite pregresse: servono plurimi indici altamente probativi che dimostrino la derivazione delle acquisizioni dalle disponibilità formatesi durante il periodo criminale.
- Nel contesto di gruppi societari interconnessi, il giudice può ritenere il compendio aziendale unitario (categoria dell'"impresa mafiosa") quando emergano elementi che le attività siano state costantemente asservite agli interessi dell'organizzazione criminale.
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