Cassazione Civile, Ordinanza n. 18425/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (altro)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto svolto come direttore generale e componente del consiglio di amministrazione di una società poi fallita. Secondo la prospettazione attorea, il rapporto era stato interrotto prima del termine di durata pattuito e, a seguito di una transazione conclusa con una società terza incaricata di acquistare crediti e soddisfare il passivo della società fallita, era stato previsto che la società datrice avrebbe rilasciato, davanti alla Direzione provinciale del lavoro, una dichiarazione attestante che la cessazione del rapporto era avvenuta senza inadempimento del lavoratore. Poiché tale attestazione non veniva poi rilasciata, l'attore conveniva in giudizio il consorzio socio unico della società e il liquidatore della società terza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di far ottenere quella dichiarazione. Con l'appello e poi con il ricorso per cassazione il lavoratore censurava: la rilevazione officiosa di profili non dedotti dalle controparti e la mancata previa instaurazione del contraddittorio; l'omessa pronuncia su specifici motivi di gravame; l'erronea interpretazione dell'accordo transattivo, che a suo dire imponeva alla controparte di convocare la società e non lui; la mancata considerazione della riservatezza dell'accordo e della scadenza del termine per impugnarlo; il travisamento delle prove e la mancata ammissione di testimonianze; infine l'illegittima conferma della condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice può rilevare anche d'ufficio la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa, senza incorrere in ultrapetizione, e che il contraddittorio era stato comunque rispettato nel giudizio di appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancato rispetto dell'onere di autosufficienza quanto alla denuncia di omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura sull'interpretazione dell'accordo transattivo si limitava a contrapporre una lettura alternativa senza indicare in modo specifico la violazione dei canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché investiva un passaggio motivazionale non decisivo, estraneo alla ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibili anche il quinto e il sesto motivo, poiché diretti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La dedotta violazione del contraddittorio non è configurabile quando la questione è stata affrontata dopo il confronto tra le parti nel giudizio di appello.
Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice verifica d'ufficio l'assenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Le censure non possono tradursi in una mera contestazione della valutazione giudiziale del materiale probatorio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo quando manchi o sia apparente; non quando il ricorso mira in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte ai fini del decisum.
art. 111, settimo comma, Cost.
La denuncia di vizio motivazionale non può risolversi in una critica generica o nel mero dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici, che va puntualmente indicata e argomentata.
Richiamato nel motivo relativo alla transazione, senza che la Corte ne svolga un autonomo scrutinio decisivo.
art. 2489, secondo comma, c.c.
Invocato quale titolo di responsabilità del liquidatore, ma la Corte non ne afferma la ricorrenza e conferma l'inammissibilità delle doglianze.
art. 2495, secondo comma, c.c.
La Corte conferma che l'accertamento dell'assenza dei presupposti di tale responsabilità rientra nella verifica dei fatti costitutivi della domanda.
La censura sulla responsabilità processuale aggravata è inammissibile quando si fonda su una diversa ricostruzione dei fatti e non su un errore di diritto.
La decisione è resa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice può rigettare la domanda rilevando d'ufficio la mancanza dei fatti costitutivi della pretesa, senza incorrere in ultrapetizione, perché ciò attiene alla corretta applicazione della legge sostanziale.
- La denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente riproduce puntualmente la domanda o eccezione trascurata e indica dove e quando sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito.
- L'interpretazione del contratto o dell'accordo transattivo è un accertamento di fatto; in cassazione è censurabile solo mediante specifica deduzione della violazione dei canoni legali di ermeneutica e non con la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo.
- Un motivo che investa un argomento non decisivo o meramente rafforzativo della motivazione non è idoneo a determinare la cassazione della sentenza, per difetto di interesse concreto alla censura.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto storico, salvo i limitati vizi di legge o di motivazione nei ristretti limiti oggi ammissibili.
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