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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18507/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di pubblico impiego di un dipendente di un Comune, inquadrato come Capo Ufficio Polizia Municipale, che rivendicava differenze retributive maturate per effetto di benefici economici riconosciutigli con decorrenza dal 1° novembre 1991 ai sensi degli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922, sostenendo che tali benefici dovessero continuare a incidere su tutti gli elementi del trattamento economico anche dopo il 1° aprile 1999. Secondo il lavoratore, il nuovo assetto contrattuale collettivo non avrebbe potuto eliminare i vantaggi previsti da disposizioni speciali di legge, né riassorbirli nel nuovo sistema di classificazione. Il Comune, invece, aveva sospeso l’erogazione del trattamento dal 1° aprile 1999 e la Corte d’appello aveva ritenuto che, con l’entrata in vigore del c.c.n.l. 1998/2001, fossero preclusi trattamenti più favorevoli rispetto a quelli contrattualmente previsti, escludendo il reinquadramento e ritenendo riassorbiti i benefici già goduti. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 63 e 69 d.lgs. n. 165/2001 per la questione di giurisdizione sul periodo anteriore al 1° luglio 1998; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 7 del c.c.n.l. 1° aprile 1999, dell’art. 50 del c.c.n.l. 14 settembre 2000, degli artt. 2077 e 2103 c.c., dell’art. 2 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922 e delle leggi speciali richiamate, sostenendo che il contratto collettivo del 2000 avrebbe fatto salvi i benefici economici previsti da leggi speciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché dalla stessa ricostruzione del ricorso risultava che la domanda era riferita alle differenze retributive maturate dopo il 1° aprile 1999, rendendo priva di utilità pratica la questione sulla giurisdizione per il periodo anteriore al 1° luglio 1998. Ha invece accolto, nei limiti della motivazione, il secondo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la perdurante operatività dei benefici economici previsti da norme speciali aventi forza di legge. In particolare, è stato affermato che l’art. 44 del R.D. n. 1290/1922 non era stato implicitamente abrogato dal c.c.n.l., ma solo espressamente abrogato in epoca successiva dall’art. 70, comma 2, d.l. n. 112/2008, con efficacia dal 1° gennaio 2009. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte d’appello di Bari anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 63 e 69 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario anche sul periodo anteriore al 1° luglio 1998 in caso di protrazione dell'inadempimento oltre tale discrimine; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 7 c.c.n.l. 1° aprile 1999

    Richiamato per sostenere la tassatività del nuovo sistema di classificazione, ma la Corte di cassazione non ha condiviso l'esclusione automatica di benefici economici previsti da leggi speciali.

  • art. 50 c.c.n.l. 14 settembre 2000

    La Corte lo legge come clausola che espressamente salva i benefici economici previsti dalle leggi speciali.

  • art. 2077 c.c.

    Invocato dal ricorrente per la prevalenza della disciplina legale/speciale su quella contrattuale meno favorevole.

  • art. 2103 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tutela del trattamento e dell'inquadramento, ma la decisione si concentra sui benefici economici speciali e sulla loro sopravvivenza sino all'abrogazione espressa.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.

  • artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922

    Considerati dalla Corte benefici economici previsti da una disposizione speciale avente forza di legge, non implicitamente abrogata dal c.c.n.l. e sopravvissuta fino all'abrogazione espressa del 2008.

  • art. 5 L. n. 474/1958

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa di applicazione dei benefici previsti dal R.D. n. 1290/1922.

  • artt. 1 e 3 L. n. 539/1950

    Richiamati dal ricorrente quale ulteriore fondamento legislativo dei benefici economici rivendicati.

  • art. 70 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133

    comma 2: "Con la decorrenza di cui al comma 1 [i.e. 1° gennaio 2009] sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290..."

    La Corte lo utilizza per affermare che l'abrogazione degli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 è espressa e solo dal 1° gennaio 2009, dunque non rilevante per il periodo controverso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il nuovo c.c.n.l. non può di per sé eliminare benefici economici previsti da una pregressa norma speciale avente forza di legge, se non quando tale disciplina sia stata abrogata espressamente o comunque risulti incompatibile in modo inequivoco.
  • Se la domanda azionata riguarda solo un periodo successivo a una certa data, la censura sulla giurisdizione relativa a un diverso arco temporale può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse, quando non abbia ricadute pratiche sulla decisione.
  • I benefici economici riconosciuti da disposizioni speciali sopravvivono alla sopravvenienza di un assetto contrattuale generale, salvo una chiara disciplina abrogativa o sostitutiva; non è sufficiente una clausola generale di classificazione del personale per neutralizzarli.
  • Quando il giudice di merito esclude la persistenza di un beneficio speciale senza verificare se la norma attributiva sia stata abrogata espressamente, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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