Cassazione Civile, Ordinanza n. 37495/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un accertamento fondato sul redditometro, con cui l'Ufficio aveva contestato alla contribuente un maggior reddito in ragione della titolarità di beni indice di capacità contributiva. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo superate le presunzioni dell'Amministrazione sulla base della dimostrata inattendibilità di alcuni indicatori, in particolare la vetustà dei veicoli e la sorte di somme acquisite a mutuo. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto appello, ma la CTR lo ha dichiarato inammissibile per asserita genericità e ripetizione delle doglianze di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Ufficio ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'atto di appello, pur senza formule sacramentali, conteneva una puntuale presa di posizione sulla motivazione della sentenza di primo grado e sulla capacità delle prove offerte dalla contribuente di vincere le presunzioni redditometriche.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in materia tributaria, l'appello è inammissibile solo se manca una reale censura alle statuizioni della sentenza impugnata e se si limita a riprodurre le difese di primo grado senza confronto con la decisione. Nel caso concreto, però, dall'esame diretto dell'atto di appello emergeva una specifica contestazione della motivazione della CTP, con critica agli argomenti posti a base della pronuncia. Perciò la dichiarazione di inammissibilità resa dalla CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come vizio processuale; in tale ipotesi la Corte può esaminare direttamente il contenuto dell'atto di appello quale giudice del fatto processuale per verificare la sussistenza della specificità dei motivi.
Richiamato come parametro della specificità dell'atto di impugnazione nel processo tributario.
Richiamato come parametro che impone all'appellante di esporre motivi specifici diretti a censurare la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile per difetto di specificità solo se l'atto si limita a riprodurre in modo acritico le difese di primo grado, senza alcun confronto con le statuizioni della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali, ma impone una censura espressa e motivata del percorso logico-giuridico della decisione di primo grado.
- Quando il ricorso per cassazione deduce un vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., la Corte può esaminare direttamente l'atto processuale per verificare la reale sussistenza della specificità dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello non può essere mantenuta se dall'atto di gravame emerge una puntuale presa di posizione contro la motivazione della sentenza appellata e contro gli argomenti valorizzati dal primo giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →