Cassazione Penale, Sentenza n. 21539/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione e falsa interpretazione dell'art. 274 c.p.p. (attualita' del pericolo di reiterazione) e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti erano risalenti (oltre tre anni), che mancavano circostanze concrete che dimostrassero la persistenza del pericolo di recidiva, che risultava illogica l'affermazione che le condotte non si fossero esaurite a luglio 2020, che altre sentenze e la precedente applicazione degli arresti domiciliari avevano già dimostrato l'inidoneita' di misure piu' gravose; contestava inoltre che la custodia carceraria fosse l'unica misura idonea e chiedeva l'applicazione di misure piu' lievi (arresti domiciliari con controllo elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il controllo di legittimita' sui provvedimenti cautelari e' limitato e che il ricorso puo' avere successo solo per violazione di norme specifiche o manifesta illogicita' della motivazione. La Corte ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame: gravita' indiziaria sui reati di stupefacenti (capi 3 e 7), precedente condanna del ricorrente del 2018, prosecuzione di attivita' illecite nel 2019-2020, ruolo di riferimento nell'organizzazione, contatti con esponenti della delinquenza partenopea, acquisto per 65.000 euro come indice di inserimento nel contesto criminale, assenza di attivita' lavorativa, uso di complici sottoposti agli arresti domiciliari che dimostrerebbe il disprezzo per prescrizioni restrittive. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione sull'inidoneita' degli arresti domiciliari e sul fatto che l'esclusione in radice della misura fiduciaria assolve l'onere motivazionale circa la proporzionalita' della custodia carceraria. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110, art. 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norme relative ai reati in materia di stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi di imputazione richiamati
L'attualita' del pericolo di reiterazione va valutata prognosticamente e non equivale all'imminenza; richiede elementi concreti (modalita' del fatto, personalita' dell'imputato, contesto socio-ambientale) e va approfondita quanto maggiore e' la distanza temporale dai fatti
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
Regole sulle impugnazioni in Cassazione: il ricorso per misure cautelari puo' avere successo solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicita' della motivazione, non per una diversa valutazione dei fatti
Ha introdotto espressamente il requisito dell'attualita' nell'art. 274 c.p.p.; la Corte ricorda che tale requisito era comunque implicito e va interpretato nel senso di una valutazione prognostica
Quanto all'impiego di strumenti di controllo elettronico, la Corte osserva che l'esclusione in radice dell'idoneita' delle misure fiduciarie comporta che non sussiste l'obbligo motivazionale separato circa l'uso del controllo elettronico
Richiamato in relazione alla precedente pronuncia che aveva inflitto una pena al ricorrente; la precedente condanna e' stata considerata elemento per la valutazione della personalita' e della propensione a delinquere
Massime di principio
- Il riesame della Cassazione sui provvedimenti cautelari e' limitato: occorre dimostrare violazione normativa specifica o manifesta illogicita' della motivazione per ottenere accoglimento
- L'attualita' del pericolo di reiterazione non significa imminenza di nuove occasioni criminali, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (modalita' del fatto, personalita', contesto socio-ambientale)
- Precedenti condanne e il riscontro di condotte successive analoghe (anche se distanti nel tempo) possono legittimare la valutazione di un pericolo attuale di reiterazione
- Legami stabili con soggetti pluripregiudicati, ruoli di riferimento nell'organizzazione e ingenti operazioni economiche (es. acquisti rilevanti di droga) sono elementi sintomatici di inserimento nel contesto criminale e rafforzano l'esigenza cautelare
- L'inidoneita' degli arresti domiciliari (o di misure fiduciarie) puo' essere valorizzata anche se in altri procedimenti non sono emerse formali inosservanze, quando risulti che tali strumenti non hanno impedito la reiterazione
- Se il giudice ritiene in radice inidonee le misure domiciliari, l'onere motivazionale circa la assoluta proporzionalita' della custodia carceraria e' considerato assolto senza bisogno di un'analisi separata sugli strumenti elettronici di controllo
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