Cassazione Penale, Ordinanza n. 08731/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che i motivi tendevano a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e non illogica anche sul diniego della particolare tenuità del fatto e sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2013 e 2014. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; con il secondo violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; con il terzo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come censure di legittimità, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, chiedendo una nuova lettura delle emergenze probatorie già esaminate dai giudici di merito. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era congrua e non manifestamente illogica, fondata su risultanze dibattimentali, valorizzando l'assenza di prova del pagamento dell'intero importo delle fatture, la chiusura della società emittente senza segnalazione di crediti insoluti e la conseguente inattendibilità delle prestazioni fatturate. Quanto alla particolare tenuità, la Corte ha osservato che la decisione di merito era sorretta dal rilevante ammontare delle imposte evase e dal danno per l'Erario. Sul trattamento sanzionatorio, ha ritenuto corretta la motivazione che richiamava i criteri dell'art. 133 c.p., la continuazione e l'ammontare dell'imposta evasa, con accoglimento solo della richiesta di non menzione della condanna.
Norme richiamate
art. 74/2000, art. 2 d.lgs. 74/2000
Richiamato come norma incriminatrice relativa all'utilizzo/dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti; la decisione conferma la condanna per tale condotta fraudolenta in materia fiscale.
La particolare tenuità del fatto è ritenuta non configurabile in presenza di un rilevante ammontare di imposte evase e di un danno significativo per l'Erario.
Usato come parametro per la commisurazione della pena, unitamente alla continuazione e all'ammontare concreto dell'imposta evasa.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa lettura delle prove.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, non manifestamente illogica e fondata su risultanze dibattimentali specifiche.
- Nel reato tributario relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ai fini della responsabilità rileva la concreta effettività delle prestazioni fatturate e non la sola esistenza formale dei contratti o la prospettata esecuzione dei lavori.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'entità dell'evasione e il danno per l'Erario risultino rilevanti, dovendosi considerare la gravità concreta della condotta.
- La determinazione della pena è correttamente motivata quando il giudice richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p., l'eventuale continuazione tra le condotte e l'ammontare dell'imposta evasa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →