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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22796/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società, soccombente nel reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 15, comma 3, l. fall. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non fosse stata ritualmente effettuata all'indirizzo PEC della società risultante dalla visura camerale e conosciuto dal tribunale. Con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 15 l. fall. in punto di soglia di fallibilità e la nullità della sentenza/procedimento in relazione all'art. 6 l. fall., assumendo che il credito del creditore istante fosse contestato e che non fossero integrati i presupposti per la legittimazione a chiedere il fallimento, oltre a contestare la valutazione dell'esposizione debitoria e della situazione patrimoniale della società. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione sia la ritualità del contraddittorio nella fase prefallimentare sia l'accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi: da un lato l'assorbimento della questione sulla ritualità della notifica per effetto dell'accertamento dei presupposti del fallimento, dall'altro, in ogni caso, la validità della notifica. Il ricorso, però, non censurava la prima ratio, rendendo il motivo inammissibile. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, ai fini della legittimazione del creditore istante, non occorre un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente una delibazione incidentale del tribunale fallimentare; ha quindi ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto tale valutazione e che le ulteriori doglianze della ricorrente fossero in gran parte prive di autosufficienza e comunque dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    articolo 15, terzo comma, della legge fallimentare

    la censura sulla notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento è stata ritenuta inidonea a superare la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 6 l. fall.

    articolo 6 della legge fallimentare

    non richiede un definitivo accertamento giudiziale del credito né l'esecutività del titolo per la legittimazione del creditore istante; è sufficiente una delibazione incidentale del giudice fallimentare sulla sussistenza del credito dedotto.

  • art. 15 l. fall.

    articolo 15 della legge fallimentare

    viene richiamato in relazione alla soglia di fallibilità e alla disciplina dell'istanza di fallimento proposta dal creditore.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    articolo 360 bis, numero 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato già richiamato dalla Corte.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    articolo 366, n. 6, c.p.c.

    la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non indica specificamente il contenuto e la localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    articolo 13, comma 1 quater

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inammissibile.
  • Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento, non è necessario un accertamento definitivo del credito: il giudice fallimentare può svolgere una verifica incidentale, sommaria e autonoma sulla plausibilità e sussistenza del credito dedotto.
  • Nel giudizio di cassazione le doglianze che mirano a una nuova valutazione del merito, delle prove o della situazione patrimoniale dell'impresa sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione impugnata e non rispettano l'onere di autosufficienza.
  • La contestazione della ritualità della notifica nella fase prefallimentare non è decisiva se la decisione impugnata afferma, con autonoma motivazione, che l'accertamento dei presupposti del fallimento assorbe tale questione o che la notifica è comunque valida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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