Cassazione Penale, Ordinanza n. 24116/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva fosse meramente riproduttiva delle censure di appello e non proponesse un vizio di legittimità scrutinabile in cassazione, perché richiedeva una rivalutazione del merito del giudizio sulla maggiore propensione delinquenziale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva contestata. Secondo la difesa, la motivazione sarebbe stata carente o illogica. La Corte di cassazione ha rilevato però che la censura era sostanzialmente reiterativa delle doglianze già formulate in appello e mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione della maggiore propensione a delinquere sulla base di criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, senza indicare un decisivo travisamento delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito.
Norme richiamate
La recidiva è stata considerata legittimamente riconosciuta dai giudici di merito sulla base della pluralità delle precedenti condanne; la censura che ne contesti la motivazione non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di maggiore propensione a delinquere.
Il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito in assenza di un decisivo travisamento delle emergenze probatorie o di un effettivo vizio logico della motivazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva, quando sia sorretta da una motivazione sintetica ma adeguata fondata sulla pluralità dei precedenti penali, non può essere censurata in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione del giudizio di maggiore pericolosità o propensione delinquenziale.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può risolversi nella mera riproposizione delle censure già svolte in appello, se il giudice di merito le ha esaminate e disattese con argomenti logici e giuridici corretti.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova ponderazione del materiale valutativo del merito, salvo che il ricorrente deduca un decisivo travisamento di elementi probatori specificamente valorizzati nella decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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