Cassazione Penale, Sentenza n. 14230/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili: 1) omessa/insufficiente motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio in caso di reato continuato: il Tribunale non ha individuato il reato più grave né motivato distintamente gli aumenti di pena per i reati satellite e la congruità dell'aumento complessivo; 2) illegittima concessione della sospensione condizionale della pena (artt. 164 e 165 c.p.): per Ruci Nertil la precedente sentenza definitiva (17.7.2018) aveva espressamente escluso la concedibilità del beneficio e pur riconoscendo la continuazione il Tribunale lo ha comunque concesso; per Ruci Ibrahim il Tribunale ha concesso la sospensione nonostante una precedente condanna a pena detentiva per delitto (sentenza 31.1.2008) senza argomentare sui presupposti e sugli obblighi di cui all'art.165 c.p.; 3) manifesta illogicità e carenza motivazionale nella concessione delle circostanze attenuanti generiche: il Tribunale si è limitato a richiamare il tempo trascorso dai fatti senza indicare elementi positivi che giustifichino il riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Primo: ha censurato la decisione per carenza motivazionale nella determinazione della pena in caso di reato continuato (mancata individuazione del reato più grave e mancata motivazione distinta sugli aumenti per i reati satellite). Secondo: ha ritenuto illegittima la concessione della sospensione condizionale per Ruci Nertil (precedente esclusione del beneficio) e per Ruci Ibrahim (mancata motivazione sui presupposti e obblighi per concedere un ulteriore beneficio). Terzo: ha giudicato insufficiente e meramente assertiva la motivazione sulle circostanze attenuanti generiche. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e si è disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto, in diversa composizione (rinvio limitato alla fase di determinazione delle pene), essendo la sentenza inappellabile per la parte ricorrente ai sensi dell'art. 443, comma 3 c.p.p. Le affermazioni di responsabilità sostanziali non sono state rimesse in discussione dalla decisione della Corte che ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione nel reato (concorso di persone); utilizzato per inquadrare la responsabilità degli imputati nei capi a loro ascritti
art. 73, comma 5, d.lgs. 309/1990
Norma sulla disciplina delle pene per reati in materia di stupefacenti; contestata la corretta quantificazione della pena in relazione a tali fattispecie
Principio di ragionevolezza del cumulo/continuazione delle pene; richiamato per valutare i limiti al trattamento sanzionatorio complessivo
Potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e obbligo di motivazione circa il trattamento sanzionatorio
artt. 163, 164 e 165 cod. pen.
Norme relative alla sospensione condizionale della pena (presupposti e limiti); interpretate nel senso che il giudice che ridetermina la pena per effetto della continuazione può concedere il beneficio solo se la precedente sentenza non lo ha espressamente escluso e se ricorrono i presupposti e gli obblighi previsti dagli artt.164-165
Norma che disciplina l'inappellabilità della sentenza per la parte ricorrente; motivazione del rinvio in diversa composizione perché la sentenza è inappellabile per il Procuratore
Giurisprudenza (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 e altre)
Rilevanti principi di diritto: obbligo di motivazione distinto per gli aumenti di pena nei reati in continuazione e orientamenti sulla concessione della sospensione condizionale quando viene rideterminata la pena per continuazione
Massime di principio
- Nel caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite; la motivazione deve consentire di verificare la proporzione tra le pene e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale
- La sospensione condizionale della pena concessa dopo la rideterminazione della pena in caso di continuazione è ammissibile solo se la precedente sentenza non aveva espressamente escluso il beneficio; se la precedente esclusione sussiste il nuovo giudice non può concedere il beneficio
- Se l'imputato ha già goduto di una sospensione condizionale per precedente condanna a pena detentiva, il giudice che intenda concedere un ulteriore beneficio deve motivare espressamente i presupposti per la concedibilità e l'eventuale applicazione degli obblighi dell'art.165 c.p.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi di segno positivo (non bastano assenza di elementi negativi); la loro applicazione deve essere motivata in modo analitico e non con affermazioni generiche o meramente assertive
- Se la Corte annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, la condanna sostanziale può rimanere confermata mentre la determinazione della pena va riformulata dal giudice di rinvio, spesso in diversa composizione per garantire imparzialità e rispetto dei limiti di impugnazione
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