Cassazione Civile, Ordinanza n. 29785/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini tra due fondi siti in agro di Isernia, connessa anche alla presenza di un fabbricato asseritamente realizzato oltre il confine. Il proprietario di un fondo ha convenuto in giudizio i comproprietari del fondo limitrofo chiedendo l'accertamento della linea di confine, l'arretramento del fabbricato, il rilascio della porzione di terreno occupata e il risarcimento dei danni. I convenuti hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale di usucapione delle porzioni rivendicate. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda di regolamento di confini, individuando la linea di confine secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ordinando la demolizione della porzione di fabbricato oltre confine e rigettando sia la domanda risarcitoria sia la riconvenzionale di usucapione. La Corte d'appello ha rigettato l'appello principale dei soccombenti e accolto in parte l'appello incidentale della controparte, determinando nuovamente il confine sulla base delle planimetrie allegate alla CTU, condannando gli appellanti all'arretramento del fabbricato e al rilascio della particella occupata, e confermando il rigetto della domanda di danni. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte di tutti i ricorrenti, accettata dal resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Non vi è esame nel merito dei due motivi di ricorso, perché il giudizio si è estinto per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso, che nella specie è stata depositata e sottoscritta da tutti i ricorrenti ed accettata dalla controparte.
la rinuncia accettata determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono, a seguito dell'estinzione per rinuncia, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta e accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo di legittimità, senza decisione sui motivi di ricorso.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte può compensare integralmente le spese se ciò corrisponde all'accordo delle parti o alle circostanze del caso.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, mancando una definizione del ricorso nel merito da parte della Corte.
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