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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21934/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 5/11/2025 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 10/10/2025 che aveva applicato nei suoi confronti misure cautelari (divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, allontanamento dalla casa familiare, divieto di comunicare) per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati (art. 572 c.2 c.p.) e reati sessuali su minore (artt. 609-bis, 609-ter c.p.). La difesa ha proposto sei motivi lamentando: eccessiva valutazione della gravità indiziaria fondata su dichiarazioni non corroborate (persona offesa e minori), mancata considerazione dell'episodio di ubriachezza della vittima, vizi di motivazione circa l'abitualità e la natura vessatoria delle condotte, insufficiente acquisizione/valutazione di riscontri esterni (tabulati, messaggi), carenza nella valutazione della credibilità delle minori, ed errata valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente mirassero a una rivalutazione del merito cautelare (riconduzione impermissibile in sede di legittimità) e fossero spesso aspecifiche o esplorative. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimità sulle misure personali si limita a verificare la tenuta logica e la congruenza della motivazione del giudice di merito e non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto o della persuasività delle prove. Ha altresì ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e delle minori, non ravvisando profili di calunnia, e aveva motivato l'esistenza delle esigenze cautelari (anche in relazione alla presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. per la tipologia dei reati). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    Delitto di maltrattamenti in famiglia; la Corte valuta che la gravità indiziaria in sede cautelare può essere fondata anche su dichiarazioni della persona offesa se il giudice di merito ne dà adeguata e congrua motivazione

  • art. 609-bis cod. pen.

    Delitto di violenza sessuale su minore; la Corte richiama l'esigenza di rigorosità nella valutazione, ma ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova

  • art. 609-ter cod. pen.

    Circostanze aggravanti connesse alla violenza sessuale su minore; riconosciuta rilevanza ai fini cautelari in presenza di elementi indiziari adeguatamente motivati

  • artt. 273, 274, 275, 280, 292 cod. proc. pen.

    Norme sulle dichiarazioni delle persone offese e sui mezzi di prova, nonché sulle esigenze cautelari: la Corte verifica solo la congruenza motivazionale del giudice di merito rispetto ai canoni di credibilità e attendibilità, senza riaprire il merito probatorio

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sulla valutazione delle prove; la Corte ricorda che le regole del comma terzo non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e alle somme in favore della Cassa delle Ammende conseguente alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso

  • Sez. U e varie massime di giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Richiamati principi consolidati: limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari, autonomia del quadro di gravità indiziaria cautelare rispetto alla prova logica definitiva, e insindacabilità delle valutazioni di fatto del giudice di merito salvo manifeste contraddizioni

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso misure cautelari il controllo è di legittimità: si verifica la tenuta logica e la congruenza della motivazione del giudice di merito, non si procede a nuova valutazione del merito probatorio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa e delle minori possono, se adeguatamente motivate dal giudice, costituire base per la gravità indiziaria in ambito cautelare; il giudice deve motivare sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in Cassazione è necessario individuare censure specifiche e concrete (violazioni di legge o contraddizioni manifeste) nel provvedimento impugnato, non meri inviti a rivalutare la persuasività delle prove.
  • Quando si impugnano le esigenze cautelari occorre confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; deduzioni generiche sulla carenza di 'pericolo di reiterazione' risultano inammissibili se non specificamente motivate.
  • Il Tribunale del riesame non è tenuto a un'analisi 'certosina' di tutte le fonti se ha adeguatamente richiamato e risposto alle deduzioni della difesa; l'onere motivazionale è attenuato per i punti non contestati specificamente.

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