Sentenza del 30/10/2015 n. 22244 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. L’avviso di liquidazione era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 376/02/2008; la CTR della Lombardia, con sentenza n. 5/8/2010 depositata il 27 gennaio 2010, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, confermando l’annullamento. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (a) nullità per motivazione omessa o apparente; (b) omesso esame delle censure d’appello, comprese quelle sulla valutazione della lettera del Comune di Borneo del 10 giugno 2008; (c) violazione delle norme sulle agevolazioni e sulla proroga dei termini, sostenendo la tempestività dell’avviso; (d) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla censura relativa alla lettera comunale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo: la motivazione della CTR era apodittica, non indicava gli elementi di fatto né rendeva comprensibile il ragionamento seguito per riconoscere il diritto alle agevolazioni; inoltre, non aveva motivato sulle censure dell’Agenzia riguardanti la valutazione della lettera comunale del 10 giugno 2008. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata definita in via definitiva la spettanza delle agevolazioni né la tempestività dell’avviso.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ricorre, nel caso di specie, il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, avendo la CTR apoditticamente affermato che sia stata data la prova del diritto all'agevolazione non consentendo, tuttavia, la comprensione delle ragioni poste a fondamento della sentenza, non evidenziando gli elementi di fatto considerati e impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice.
La motivazione è apparente quando enuncia una conclusione senza esporre i fatti considerati e le ragioni che conducono alla decisione, rendendo impossibile controllare il percorso logico del giudice.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Nel caso, le censure relative alla nullità per motivazione omessa o apparente e al difetto di motivazione sono state accolte perché la CTR non ha reso comprensibili le ragioni della decisione e non ha esaminato le contestazioni specifiche dell’Agenzia.
Il motivo relativo all’omessa pronuncia sulla censura riguardante la lettera comunale è rimasto assorbito; la Corte non ha quindi stabilito se vi fosse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L’Agenzia ha invocato queste disposizioni per sostenere l’applicabilità della proroga dei termini e la tempestività dell’avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni. Il motivo è stato assorbito e la Cassazione non ha deciso la questione.
Massime di principio
- Una decisione che si limita a richiamare la valutazione del giudice precedente e ad affermare genericamente che le prove sono sufficienti può essere nulla per motivazione apparente se non espone i fatti e il ragionamento che sostengono la conclusione.
- Il giudice d’appello deve confrontarsi con le censure specifiche proposte dall’appellante; la mancata spiegazione sulla valutazione di un documento decisivo può determinare la cassazione con rinvio.
- Quando la Cassazione accoglie motivi processuali o di motivazione e dichiara assorbiti quelli di merito, non si può considerare definitivamente risolta la questione sostanziale: il giudice di rinvio deve riesaminarla.
- Il rinvio non equivale a riconoscere definitivamente il diritto alle agevolazioni né la fondatezza della pretesa tributaria; il giudice di rinvio deve pronunciarsi nuovamente sulle questioni non decise.
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