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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22225 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, con la quale erano stati recuperati un credito d'imposta per assunzioni in zona svantaggiata relativo al 2003, compensato nella dichiarazione Unico 2004 ma non esposto nel rigo RU 48 di Unico 2003, e IVA non versata per euro 22.690,25, oltre accessori. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 348/09/09 del 22 dicembre 2009, aveva accolto l'appello della società e annullato la cartella, riformando la decisione della CTP di Salerno n. 576/06/07. L'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che la dichiarazione integrativa poteva essere presentata solo entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 e che l'eventuale imposta pagata in eccesso andava chiesta a rimborso; con il secondo ha denunciato ultrapetizione, perché la società aveva impugnato la cartella soltanto quanto al credito d'imposta, escludendo espressamente dal ricorso l'IVA.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo: la CTR non aveva riconosciuto la possibilità di presentare tardivamente una dichiarazione integrativa, ma aveva ritenuto che l'errore dichiarativo potesse essere fatto valere in giudizio entro il termine quadriennale previsto per la rettifica dell'Ufficio. Tale principio è stato ritenuto conforme alla giurisprudenza della Corte; inoltre, la statuizione della CTR secondo cui in sede di liquidazione ex art. 36-bis non poteva essere contestata la mancata prova dei requisiti per il credito non era stata specificamente impugnata. La Cassazione ha accolto il secondo motivo, verificando che la società aveva contestato solo il recupero del credito d'imposta e non l'IVA. Ha quindi cassato in parte la sentenza e deciso nel merito dichiarando dovuta l'IVA di euro 22.690,25 e i relativi accessori. Non ha disposto il regolamento delle spese, in assenza di costituzione della contribuente. La pronuncia non elimina la decisione sul credito d'imposta, rimasta ferma nei limiti non censurati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Statuizione peraltro, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna specifica doglianza.

    La Cassazione non ha deciso nel merito se la società possedesse i requisiti per il credito d'imposta: la valutazione della CTR sui limiti del controllo ex art. 36-bis non era stata specificamente impugnata ed è quindi rimasta ferma.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8-bis

    Una ratio decidendi che peraltro risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, come consolidatasi a partire dalla stipite Cass. sez. un. n. 15063 del 2002, la quale giurisprudenza è nel senso che gli "errori" di fatto o di diritto che comportano un ingiusto incremento di imponibile possono esser rimediati anche in sede contenziosa fuori dei termini di cui alla L. n. 322 cit., art. 2, comma 8 bis.

    Il termine per presentare una dichiarazione integrativa non esclude che un errore dichiarativo che abbia determinato un ingiusto incremento dell'imponibile possa essere fatto valere in sede contenziosa, anche oltre quel termine.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il motivo, all'esito del positivo riscontro del fatto processuale per cui l'impugnazione della cartella era esclusivamente rivolta a contestare il recupero del credito d'imposta 2003 utilizzato in compensazione in "Unico 2004", è fondato.

    Il giudice non può annullare la cartella anche per una componente che il contribuente non ha impugnato: poiché la domanda riguardava solo il credito d'imposta, la statuizione sulla debenza dell'IVA è stata cassata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione qui invocati: violazione o falsa applicazione di legge per il primo motivo e violazione dell'art. 112 c.p.c. per il secondo. Il primo è stato respinto; il secondo accolto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    L'Ufficio aveva prospettato l'istanza di rimborso come rimedio per l'eventuale imposta versata in eccesso; la Corte non ha accolto tale argomento come ragione per escludere la tutela contenziosa dell'errore dichiarativo.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente di far valere in giudizio un errore dichiarativo che abbia prodotto un ingiusto incremento dell'imponibile; occorre però che l'errore e il diritto sostanziale siano adeguatamente dedotti e provati.
  • La cartella e le sue diverse componenti sono contestabili separatamente: il giudice deve restare entro i limiti della domanda e non può annullare importi che il ricorrente abbia espressamente escluso dalla contestazione.
  • In Cassazione è necessario censurare specificamente ciascuna autonoma ragione della decisione impugnata. Una statuizione non attaccata con un motivo pertinente resta ferma e può impedire che la relativa questione venga riesaminata.
  • L'esito è solo parzialmente favorevole al contribuente: è rimasta ferma la decisione relativa al credito d'imposta nei limiti non censurati, ma l'IVA di euro 22.690,25 e i relativi accessori sono stati dichiarati dovuti.

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