Sentenza del 30/10/2015 n. 22236 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Agevolazione prevista dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Presupposti - Novità del bene acquisito - Nozione - Valutazione in termini economici e non materiali - Conseguenze - Riconoscimento anche in caso di trasformazione di un opificio preesistente - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di Foggia, che aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso contro il recupero del credito d’imposta fruito per investimenti del 2001 e 2002 ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000. La contestazione riguardava il recupero relativo al 2001. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 8, sostenendo che gli interventi dovessero essere valutati unitariamente e che accrescessero la capacità produttiva. Con il secondo ha denunciato vizio di motivazione per l’omesso esame della documentazione, in particolare della relazione tecnica di parte, che avrebbe descritto consistenza e funzione produttiva degli interventi. I lavori riguardavano manutenzione straordinaria di capannoni preesistenti, rifacimento delle coperture, impermeabilizzazione e rifacimento dell’impianto elettrico, oltre a interventi su vari locali e aree aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione una valutazione di merito sull’inidoneità funzionale delle opere a incrementare la produzione. Il secondo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui sollecitava una diversa valutazione delle prove e infondato per difetto di decisività: la relazione trascritta non chiariva in concreto come la manutenzione avesse trasformato l’impianto in modo equivalente alla creazione di un nuovo stabilimento. La Corte ha precisato che la novità richiesta dall’art. 8 della legge n. 388/2000 può essere economica e può ricorrere anche trasformando una struttura preesistente, ma occorre provare, caso per caso, un’incidenza significativa sui livelli produttivi e occupazionali. Le spese processuali sono state compensate per la difficoltà della questione e la mancanza, all’epoca, di precedenti specifici. Decisione della quinta sezione civile del 9 settembre 2015, depositata il 30 ottobre 2015.
Norme richiamate
Art. 8, commi 1 e 2, legge n. 388/2000
La ratio è quella di incentivare nei territori agevolati le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo in campo economico, sicchè la "novità" del bene strumentale acquisito va considerata - si è detto - in chiave economica anzichè in termini esclusivamente materiali.
Il requisito della novità non è limitato alla prima utilizzazione materiale del bene: rileva la capacità dell’investimento di generare sviluppo economico nei territori agevolati. Anche la trasformazione di una struttura preesistente può beneficiare dell’agevolazione, se per consistenza e risultati è sostanzialmente paragonabile all’avvio di una nuova attività produttiva.
Art. 360 c.p.c., n. 5
La motivazione concretizza una valutazione di merito, alla quale la ricorrente, sotto la veste della censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, si limita a genericamente opporre una diversa propria valutazione facente leva su un inciso altrettanto generico (se non lapidario) della perizia di parte.
La censura motivazionale non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura della perizia; occorre indicare in modo specifico la carenza rilevante e la decisività degli elementi trascurati.
Massime di principio
- Per fruire del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, la novità del bene strumentale va valutata soprattutto in senso economico e funzionale, non soltanto in base al fatto che il bene sia materialmente nuovo.
- La ristrutturazione, conversione o ampliamento di uno stabilimento preesistente non dà automaticamente diritto all’agevolazione: deve produrre un cambiamento sufficientemente significativo dei livelli produttivi e occupazionali da essere assimilabile alla creazione di un nuovo stabilimento.
- La prova del carattere innovativo e dell’effettiva incidenza produttiva dell’intervento spetta al contribuente. Descrizioni generiche dei lavori o affermazioni apodittiche contenute in una perizia possono non bastare.
- In cassazione non è possibile usare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale per chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
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