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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22239 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero di un credito d’imposta ritenuto indebitamente fruito dalla società. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Campania aveva respinto l’appello dell’Ufficio, giudicando inammissibili le eccezioni e i documenti nuovi. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: violazione degli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il documento prodotto in appello non fosse inammissibile; e vizio di motivazione, contestando l’accertamento della CTR secondo cui l’atto di revoca del credito, con la relata di notifica, era stato depositato oltre i termini dell’art. 32 del medesimo decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che, secondo il principio applicabile, i documenti possono essere utilizzati in appello se prodotti ritualmente entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza; nel caso concreto, però, l’atto di revoca e la relata erano stati depositati soltanto all’udienza di discussione, quindi tardivamente. La decisione della CTR è rimasta ferma. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.000 euro. Decisione assunta il 10 settembre 2015 e depositata il 30 ottobre 2015.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1

    In tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado.

    Il documento prodotto in appello può essere valutato solo se depositato entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza. Il deposito effettuato all’udienza di discussione è tardivo e non consente di fondare su quel documento la decisione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61

    In tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado.

    Il richiamo dell’art. 61 alle norme del giudizio di primo grado rende applicabile anche in appello il termine documentale previsto dall’art. 32, comma 1.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la produzione di documenti in appello è possibile, ma deve rispettare il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza; il deposito all’udienza è tardivo.
  • La tardività va verificata rispetto alla data concreta di deposito: se il documento decisivo è prodotto oltre il termine, il giudice può escluderlo e la parte non può fondare su di esso le proprie contestazioni.
  • Il richiamo dell’art. 61 del D.Lgs. n. 546/1992 comporta l’applicazione in appello delle regole documentali del primo grado, compreso il termine dell’art. 32, comma 1.

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