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Sentenza

Sentenza del 30/10/2015 n. 22240 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo alla cessione di un ramo d’azienda da F.T. s.r.l. a T. s.r.l. L’Ufficio aveva rettificato il valore dei prodotti di magazzino, elevandolo da Euro 450.000.000,00 a Euro 1.773.749,00, anche facendo riferimento alla mancata risposta a un questionario con cui era stato chiesto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2004; nel corso del giudizio aveva poi ridotto la pretesa a Euro 993.607,57. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. In Cassazione le società hanno contestato, fra l’altro, la motivazione dell’accertamento presuntivo, la mancata allegazione del questionario, l’uso del questionario, la riduzione della pretesa in corso di causa e la valutazione delle prove e delle presunzioni.

La decisione

La Cassazione ha riunito i tre ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: i quesiti erano formulati in modo astratto e generico e alcune censure investivano direttamente l’atto impositivo anziché la sentenza; la doglianza sulla mancata allegazione del questionario è stata comunque ritenuta infondata, perché la società ne aveva già avuto conoscenza legale tramite notifica. Ha respinto anche le censure sulla riduzione della pretesa in corso di giudizio e sulla valutazione delle presunzioni, rilevando che la diminuzione dell’importo non introduce una nuova pretesa e che le contestazioni sulle prove erano generiche e non autosufficienti. Ha invece accolto il motivo sul vizio di motivazione: la CTR aveva definito «incontrovertibile» e «incontroversa» la discordanza tra valori contabili e valori dichiarati senza spiegare in modo ricostruibile il ragionamento seguito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per le spese. Non vi è una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis, e legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    questa Corte ha stabilito che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione

    Il documento richiamato nell’atto impositivo non deve essere nuovamente allegato se il contribuente ne ha già avuto integrale e legale conoscenza tramite una precedente notificazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    l’integrazione o la modificazione «in aumento» dell’originario avviso, che determina una «nuova» pretesa tributaria rispetto a quella originaria, deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un nuovo avviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza... a garanzia del contribuente, a differenza della modifica in diminuzione che non necessita di forme o motivazioni particolari, in quanto non integra una nuova pretesa tributaria, ma si risolve in una mera riduzione di quella originaria

    Un aumento o una modifica in peius della pretesa richiede un nuovo avviso motivato; la riduzione dell’importo originariamente accertato, invece, non introduce una pretesa nuova e non richiede forme particolari.

  • Codice di procedura civile, art. 335

    Preliminarmente occorre disporre la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento.

    I ricorsi proposti contro la medesima decisione sono riuniti per essere trattati congiuntamente.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è richiamata nel provvedimento quale base per il deposito delle memorie delle parti in Cassazione; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • Codice di procedura civile, artt. 113 e 115; codice civile, artt. 2697 e 2729

    Le censure relative alla valutazione delle prove e delle presunzioni non sono accolte quando sono generiche, non autosufficienti e mirano soltanto a sostituire la lettura delle prove proposta dalla parte a quella motivatamente seguita dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Se l’Amministrazione riduce in giudizio l’importo richiesto, la riduzione non costituisce di per sé una nuova pretesa e non richiede un nuovo avviso; un aumento o una modifica in peius, invece, richiede un nuovo atto motivato.
  • L’obbligo di allegare i documenti richiamati nell’accertamento è soddisfatto quando il contribuente ne ha già avuto integrale e legale conoscenza tramite una precedente notificazione.
  • In Cassazione, le censure devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, essere specifiche e autosufficienti e indicare gli elementi rilevanti; non basta contestare genericamente l’atto impositivo o chiedere una nuova lettura delle prove.
  • Una decisione di merito che fonda l’accertamento su una discordanza tra valori deve rendere comprensibile il percorso logico e probatorio seguito. Affermazioni apodittiche, senza una spiegazione ricostruibile, possono determinare la cassazione con rinvio.
  • L’accoglimento per vizio di motivazione non equivale a un riconoscimento definitivo dell’infondatezza dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e motivare adeguatamente.

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