Sentenza del 30/10/2015 n. 22220 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.B. impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 25/07/09, depositata il 26 febbraio 2009, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e respinto il suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa in esecuzione di una precedente sentenza definitiva sull'imposta di registro. La cartella seguiva il rigetto del ricorso contro l'avviso di liquidazione. Il contribuente sosteneva che la precedente sentenza fosse nulla perché non aveva ricevuto notifica dell'appello dell'Ufficio e chiedeva di poter far valere tale vizio, anche incidentalmente, impugnando la cartella. In Cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, formulando un quesito e ulteriori domande sull'ammissibilità della disapplicazione o dichiarazione di nullità della precedente sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi erano esposti indistintamente e le domande non consentivano di individuare con chiarezza quale censura fosse riferita a ciascun vizio denunciato; l'incertezza era tale da impedire persino di riconoscere motivi effettivi, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Inoltre, il quesito e le domande non indicavano in modo chiaro la fattispecie concreta, la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e quella alternativa ritenuta corretta, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La Corte non ha quindi deciso nel merito se la precedente sentenza fosse nulla o disapplicabile. G.B. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nella sostanza l'incertezza è talmente elevata che nemmeno può parlarsi di veri e propri motivi, con la conseguente violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e la radicale impossibilità di qualsivoglia esercizio nomofilattico.
Il ricorso per cassazione deve esporre motivi riconoscibili e sufficientemente determinati. Se l'esposizione indistinta non permette di capire quali censure siano rivolte contro la decisione, il ricorso è inammissibile.
Del resto il "quesito" e le "domande" nemmeno sono state formulate secondo quanto ex lege richiesto, cioè con la chiara indicazione della concreta fattispecie e della soluzione adottata nell'impugnato provvedimento e la prospettazione in fatto e diritto della soluzione alternativa che viene viceversa ritenuta corretta. Ciò che comporta la violazione dell'art. 366 bis c.p.c., questo applicabile ratione temporis.
Quando applicabile ratione temporis, il quesito deve mettere a fuoco la fattispecie concreta, la soluzione della sentenza impugnata e la diversa soluzione proposta dal ricorrente. Quesiti formulati come domande generiche o non collegati chiaramente ai motivi non soddisfano il requisito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni censura va formulata in modo autonomo e chiaramente collegata al vizio denunciato; non spetta alla Corte ricostruire o distribuire le argomentazioni tra motivi diversi.
- I quesiti richiesti dalla disciplina applicabile devono indicare il problema concreto, la risposta data dal giudice e la regola alternativa proposta: interrogativi generici o formulati in modo ambiguo possono comportare l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti di formulazione, le questioni di merito prospettate — qui la nullità o disapplicabilità della precedente sentenza — restano non decise.
- La soccombenza processuale può comportare la condanna alle spese anche quando la Corte non esamina il merito della controversia.
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