Cassazione Penale, Sentenza n. 28982/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per minaccia aggravata e simulazione di reato (originariamente calunnia), articolando cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata correlazione tra accusa e sentenza a seguito della riqualificazione del reato; 2) travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni di testimoni e alle lesioni del ricorrente che avrebbero dimostrato che si era difeso; 3) omissione nel dichiarare l'improcedibilità per remissione di querela del reato di minaccia alla luce del d.lgs. 36/2018; 4) censura sulla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale e sulla sua valutazione concreta e sull'irrevocabilità di precedenti sentenze; 5) richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione, con calcolo che riteneva maturata il 22 gennaio 2021. Il difensore ha inoltre depositato motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. e documentazione integrativa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito formale e sostanziale: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse dell'impugnazione, atteso che la diversa qualificazione (più grave) non avrebbe potuto arrecare al ricorrente un vantaggio pratico; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, con conferma della valutazione di merito che riteneva Liotta autore dell'aggressione e della falsa denuncia; il terzo e quarto motivo (procedibilità e recidiva) sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e ha richiamato la disciplina che consente la procedibilità d'ufficio in presenza di aggravanti ad effetto speciale; l'ultimo motivo sulla prescrizione è stato respinto perché, con la recidiva applicata, il termine prescrizionale era elevato a 10 anni ed i periodi di sospensione computati correttamente fanno maturare la prescrizione il 19 aprile 2021, quindi dopo la sentenza di secondo grado (4 marzo 2021). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La legittimazione a proporre impugnazione richiede un interesse concreto e attuale a conseguire un vantaggio pratico; non è sufficiente una mera censura tecnica se la riforma non può portare un miglior risultato pratico per il ricorrente
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Ammissione di motivi nuovi e documentazione integrativa prodotta dal difensore, valutata nel contesto del rito di cassazione ma non idonea a superare le ragioni di inammissibilità o infondatezza
art. 521, 522, 604 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai profili di motivazione e correlazione tra accusa e decisione, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione del diritto di difesa né difetto di correlazione
Norma relativa alla simulazione di reato; la sentenza di merito ha riqualificato la fattispecie originaria di calunnia in simulazione, ritenendo corrispondenza tra fatto e qualificazione
Norma relativa alla calunnia; richiamata in quanto fattispecie originaria dell'imputazione poi riqualificata, con considerazione che la diversa qualificazione più grave non favorisce l'interesse ad impugnare
Riferimento alla fattispecie di minaccia aggravata; la procedibilità è stata valutata alla luce delle aggravanti applicate
art. 623-ter cod. pen. (introdotto d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36)
Sulla procedibilità: in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva reiterata infraquinquennale) reati altrimenti procedibili a querela possono procedersi d'ufficio
Disposizione sulla recidiva reiterata infraquinquennale; la Corte ha confermato la valutazione di merito che la recidiva era sussistente e significativa ai fini della pericolosità dell'autore
L'aggravante che consiste nella recidiva reiterata infraquinquennale innalza i termini prescrizionali (qui fatti decorrere fino a 10 anni), incidendo sul calcolo della prescrizione
Richiamato nel contesto del calcolo della prescrizione e delle modalità di estinzione del reato
Norma processuale pertinente al calcolo dei termini e alla estinzione del reato per prescrizione; richiamata per la declaratoria di estinzione che il ricorrente chiedeva ma che la Corte non ha potuto pronunciare data l'inammissibilità
Richiamato dal ricorrente in relazione all'improcedibilità per remissione di querela; la Corte ha invece ritenuto che la presenza di aggravanti ad effetto speciale potesse giustificare la procedibilità d'ufficio
Massime di principio
- Per proporre un ricorso utile in Cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto all'impugnazione: non sono ammissibili censure che, anche se formalmente corrette, non possono portare a un vantaggio pratico per il ricorrente
- La riqualificazione del reato in dispositivo di merito non comporta automaticamente violazione del diritto di difesa se la correlazione tra fatto e qualificazione è sufficientemente motivata e non impedisce l'esercizio della difesa
- La recidiva reiterata infraquinquennale è un aggravante ad effetto speciale che può elevare i termini di prescrizione e, in presenza, rendere procedibile d'ufficio un reato altrimenti procedibile a querela
- Le doglianze che attengono al travisamento della prova incontrano l'ostacolo della valutazione di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di palese illogicità, contraddizione o manifesta insufficienza della motivazione
- La declaratoria di estinzione per prescrizione non può essere pronunciata quando la prescrizione matura in data successiva all'adozione del provvedimento impugnato; è fondamentale il corretto computo dei periodi di sospensione e delle cause che incidono sui termini
- La remissione di querela rende improcedibile il reato salvo che sussistano circostanze che autorizzino la procedibilità d'ufficio (es. aggravanti ad effetto speciale); quindi la sussistenza di tali aggravanti va sempre verificata prima di dichiarare l'improcedibilità
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