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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2052/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 659 c.p. (modifica dall'originaria contestazione ex artt. 110 e 610 c.p.), denunciando: 1) illegittima modifica del capo di imputazione (artt. 516, 518, 520, 522 c.p.p.) con introduzione di un "nuovo" fatto senza consenso; 2) violazione del diritto di difesa e omesso esame di testi e imputati in relazione alla nuova contestazione; 3) erronea applicazione dell'art. 659 c.p. per mancanza degli elementi costitutivi del reato (si assume che il disturbo non si sia concretamente verificato e che i rumori siano dovuti alle scale); 4) mancata individuazione puntuale delle condotte dei singoli imputati; 5) vizi formali della sentenza (mancata indicazione del nuovo capo e delle conclusioni del P.M.); 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e eccessività della pena e del risarcimento alle parti civili; 7) nei motivi d'appello/ricorso aggiuntivi, omissione di pronuncia su art. 131-bis c.p. e contestazione dell'ammontare della provvisionale e delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la modifica del capo di imputazione non abbia mutato il "nucleo essenziale" dei fatti e quindi non abbia pregiudicato il diritto di difesa, correttamente applicata la procedura ex art. 516 c.p.p. e concesso il termine difensivo ex art. 519 c.p.p. Le doglianze sono state giudicate in parte manifestamente infondate e in parte generiche/non specifiche; il Tribunale di Modena ha valutato coerentemente filmati, deposizioni, riconoscimenti e confessione parziale (Caracino) e ha correttamente ritenuto sussistente il reato di disturbo (art. 659 c.p.). Non è stata rilevata omissione di richiesta su art. 131-bis c.p.; la quantificazione della provvisionale e delle spese è stata ritenuta entro i limiti della discrezionalità del giudice. Per l'inammissibilità dei ricorsi è stata disposta condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende di complessivi € 3.000,00; nulla è stato liquidato alla parte civile per le conclusioni depositate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevanza della partecipazione in concorso: i fatti sono stati giudicati nella loro dimensione di azione comune degli imputati.

  • art. 659 cod. pen.

    Integrato per il reato di molestia o disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone mediante clamori, rumori, schiamazzi, slogan, con accertamento del nesso tra condotta dei manifestanti e disturbo al convegno.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma originariamente contestata (violenza privata): distinta per nucleo fattuale dall'art. 659; la Corte ha ritenuto tuttavia che la riqualificazione non avesse introdotto un fatto del tutto nuovo.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Consente la modifica dell'imputazione in dibattimento se non si altera il nucleo essenziale; applicata correttamente in quanto la modifica non ha pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Termine difensivo concesso dopo la modifica dell'imputazione: la Corte rileva che è stato concesso e che i difensori non hanno dedotto specifiche irregolarità nella notificazione.

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Regola l'assunzione di mezzi di prova e la prosecuzione del dibattimento a seguito di modifiche: la Corte ha ritenuto irrilevanti le testimonianze richieste rispetto a fatti già accertati.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Relativo alle formalità dell'atto di citazione e dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza conteneva informazioni sufficienti sul nuovo capo deducibile dal corpo della motivazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti: il terzo comma limita il rilievo dell'incensuratezza; la Corte ha ritenuto infondati i richiami generici alle attenuanti senza elementi probatori specifici.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Ristrutturazione della pena (sospensione condizionale e pena alternativa): la Corte osserva che non c'è stata richiesta difensiva in merito, perciò non v'è omessa pronuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende; applicato ai ricorrenti con somma equitativa fissata in € 3.000,00.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di non punibilità (inclusa la prescrizione): la Corte ricorda che tali eccezioni non possono essere rilevate in cassazione se il ricorso è inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo: la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata la lesione del diritto di difesa con motivazioni generiche.

Massime di principio

  • La modifica dell'imputazione in dibattimento è lecita se non muta il "nucleo essenziale" dei fatti; in tal caso è sufficiente la procedura ex art. 516 c.p.p. con termine difensivo ex art. 519 c.p.p.
  • Se la difesa vuol far valere che la modifica ha lesionato il diritto di difesa deve specificare in che modo e chiedere tempestivamente le misure necessarie (esame imputati, testimonianze) indicando qualitativamente il contributo probatorio che si intende ottenere; mere asserzioni generiche non sono sufficienti in cassazione.
  • Per contestare l'accertamento di fatto (valutazione di filmati, deposizioni, riconoscimenti, confessioni) la difesa deve richiamare puntualmente le risultanze di causa e spiegare perché la valutazione del giudice sarebbe illogica o contraddittoria; letture alternative generiche sono inammissibili.
  • La mancata indicazione formale di taluni elementi (es. conclusioni del P.M. nell'intestazione) non comporta automaticamente nullità se il contenuto è comunque desumibile dalla motivazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi concreti e provati in fase di merito; la sola affermazione di condotte processuali positive o di elementi anagrafici non è di per sè idonea a determinare la concessione delle attenuanti in cassazione.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, il ricorrente perde anche la possibilità di far emergere in cassazione questioni di non punibilità o prescrizione non dedotte in primo grado.
  • In processi con prove audiovisive e testimonianze di servizio d'ordine, il Tribunale può ritenere sufficiente la base probatoria per affermare la responsabilità collettiva anche quando non tutte le condotte individuali siano descritte minuziosamente, purché la motivazione consenta di risalire al contributo colposo o doloso di ciascuno.

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