Cassazione Penale, Ordinanza n. 36499/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi perché i vizi di motivazione dedotti non rientrano tra i motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputate hanno proposto ricorso contro la sentenza del 16 febbraio 2026 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva applicato nei loro confronti la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. per plurimi delitti in materia di stupefacenti. Una ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione per la mancata pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; le altre due, con un unico atto, hanno censurato per vizio di motivazione la determinazione della sanzione. La Corte ha esaminato l’ammissibilità delle doglianze alla luce dei limiti tassativi del ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento.
Norme richiamate
Agretti Carmela, Monaco Giuseppina e Angela Sperandeo ricorrono avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata del 16 febbraio 2026 con la quale è stata brio applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a plurimi delitti di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La disposizione è richiamata per identificare il rito con cui è stata applicata la pena concordata; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma; non vi rientrano autonomi vizi di motivazione come quelli relativi all’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p. o alla determinazione della sanzione.
Rilevato che Monaco Giuseppina ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
La Corte non definisce il contenuto dell’obbligo previsto dall’art. 129 c.p.p.; stabilisce che la censura concernente la mancata pronuncia, se formulata come vizio di motivazione nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, non è ammissibile al di fuori dei motivi tassativi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Agretti Carmela, Monaco Giuseppina e Angela Sperandeo ricorrono avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata del 16 febbraio 2026 con la quale è stata brio applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a plurimi delitti di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La norma individua i delitti in materia di stupefacenti per i quali era stata applicata la pena concordata; la sentenza non affronta questioni interpretative sulla fattispecie.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure fondate su vizi diversi, compresi i vizi di motivazione, sono inammissibili.
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