Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un furto aggravato; il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, articolava due censure. Con il primo motivo si contestava la motivazione sulla recidiva, ritenuta dal giudice di merito sintomatica di una accresciuta pericolosità sociale in rapporto ai precedenti penali. Con il secondo motivo si lamentava, in sostanza, l'entità della pena irrogata, chiedendone una rivalutazione in sede di legittimità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo non consentito perché diretto a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, rilevando che la pena era stata determinata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e che, essendo stata inflitta una pena inferiore alla media edittale, non era necessaria una motivazione particolarmente analitica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sulla recidiva, in linea con i criteri elaborati dalle Sezioni Unite, e ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione la graduazione della pena, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione base del reato patrimoniale per cui è intervenuta la condanna di merito.
Aggravante del furto contestata e confermata nei gradi di merito.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, da esercitarsi entro i parametri legali.
La commisurazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di gravità del reato e capacità a delinquere.
Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di recidiva, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando valorizzi il nuovo fatto delittuoso come indice di maggiore pericolosità sociale in relazione ai precedenti penali dell'imputato.
- La graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere trasformata in sede di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del quantum sanzionatorio.
- Il sindacato di legittimità sulla pena è ammissibile solo se la determinazione risulti frutto di arbitrio, di manifesta illogicità o di totale assenza di motivazione; non è necessario un apparato argomentativo particolarmente analitico quando la pena sia collocata al di sotto della media edittale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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