Cassazione Civile, Ordinanza n. 37133/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società aveva acquistato da una fornitrice due macchine astucciatrici, poi consegnate e rivelatesi affette da difetti; le macchine erano state ritirate per eliminare i vizi e, in prossimità della loro riconsegna, la società acquirente aveva chiesto una garanzia fideiussoria che la fornitrice stipulò con una compagnia assicurativa per garantire la consegna di due macchine indicate come modello MA60DM, con massimale pari a Euro 87.500,00. Successivamente la fornitrice fallì; la società acquirente fu ammessa al passivo per il prezzo pagato ma non ottenne la restituzione delle macchine e richiese alla garante il pagamento del massimale. Il Tribunale accolse la domanda monitoria, ma la Corte d'appello revocò il decreto ingiuntivo ritenendo che la polizza si riferisse a una diversa offerta/datata erroneamente nel testo della garanzia e che l'errore del contraente non potesse ricadere sulla compagnia. Nel ricorso per cassazione la società acquirente dedusse: difetto di motivazione e mancata indicazione delle norme applicate; violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; violazione delle regole di interpretazione del contratto; violazione del principio di buona fede; omesso esame di fatti decisivi (il richiamo della fattura al contratto originario, il tenore della polizza, la domanda di ammissione al passivo proposta dalla garante).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello fosse motivata in modo insufficiente sul piano giuridico: pur avendo accertato che la polizza era stata chiesta in funzione della garanzia della consegna di due macchine dopo l'emersione dei vizi, la Corte territoriale si era fermata al solo dato letterale dell'erronea indicazione della data dell'offerta, senza spiegare quale regola ermeneutica avesse applicato e senza confrontarsi con i criteri dell'interpretazione complessiva, funzionale e secondo buona fede. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
Norme richiamate
La motivazione della sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; è viziata la decisione che non consenta di comprendere la regola giuridica applicata.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione della decisione.
Dedotto come violazione del contraddittorio; il motivo è rimasto assorbito.
L'interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non arrestarsi al solo senso letterale.
Le clausole vanno lette nel loro complesso, in modo sistematico e coerente.
L'interpretazione deve essere conforme a buona fede, evitando letture incompatibili con gli interessi tutelati dalle parti.
Va valorizzata la funzione pratica e la causa concreta del negozio, per dare senso coerente all'accordo.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati i parametri invocati per i motivi di ricorso (violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi).
Indicata la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto il dato letterale è solo il punto di partenza: occorre verificare la comune intenzione delle parti alla luce del contesto negoziale complessivo, della funzione economico-pratica dell'accordo e del comportamento anche successivo dei contraenti.
- Una decisione che risolva la controversia interpretativa arrestando l'indagine al solo testo di una clausola, senza chiarire quale criterio ermeneutico sia stato applicato e senza confrontarsi con gli indici testuali ed extratestuali rilevanti, è affetta da vizio motivazionale rilevante in cassazione.
- Il richiamo a una data o a un dato identificativo errato nel testo di una garanzia non è di per sé decisivo se dal complesso degli elementi del rapporto emerge con chiarezza quale operazione economica le parti intendessero garantire; il giudice deve spiegare perché l'errore impedisca o meno l'identificazione dell'operazione garantita.
- In materia di garanzia contrattuale, l'interpretazione deve essere coerente con la causa concreta e con lo scopo pratico perseguito dalle parti, evitando soluzioni che svuotino la garanzia di utilità o la rendano incoerente con il rapporto principale.
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