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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 3007 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n.120/2019 TRIBUTI (IN GENERALE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO- Sottoscrizione- Delega di firma - Produzione in giudizio del provvedimento di delega - Onere dell'Amministrazione - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

G.L. aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2007, con cui, mediante redditometro, era stato determinato un reddito complessivo di 135.556,47 euro, chiedendo maggiori imposte per IRPEF (43.363 euro), addizionale regionale (1.453 euro), addizionale comunale (726 euro) e sanzioni (45.542 euro). Aveva dedotto, tra l'altro, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione del capo dell'ufficio e della delega al firmatario, difetti formali e motivazionali e l'erroneità della ricostruzione del reddito. Dopo il rigetto integrale del ricorso da parte della CTP di Napoli, il contribuente ha appellato, riproponendo le questioni non esaminate, in particolare quella relativa alla delega di firma.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello e riformato la sentenza della CTP di Napoli n. 25130, depositata il 28 ottobre 2014, annullando l'avviso di accertamento. Ha rigettato la censura di inesistenza della notifica: l'eventuale omissione dell'avviso di ricevimento della raccomandata successiva alla consegna al portiere configura, al più, una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. Ha invece accolto la contestazione sulla delega: l'Agenzia, pur avendo affermato di aver depositato la disposizione di delega del 6 luglio 2011, non l'aveva effettivamente prodotta né indicata tra i documenti depositati; non era quindi dimostrato il potere del funzionario firmatario. La decisione non ha richiesto di definire nel merito le ulteriori contestazioni sull'accertamento redditometrico. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.500 euro per ciascun grado, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio.

    Quando l'avviso è firmato da un soggetto diverso dal titolare dell'ufficio e il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, spetta all'Amministrazione provare l'esistenza e il corretto conferimento della delega. La mancata prova comporta la nullità dell'atto.

  • Art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    Per gli atti cui si applica la disciplina IVA, il rinvio dell'articolo 56 alla disciplina delle imposte sui redditi rende applicabile il requisito di sottoscrizione previsto dall'articolo 42: l'atto deve essere firmato dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.

Massime di principio

  • Se viene contestata la firma di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio, l'Amministrazione deve dimostrare in giudizio l'esistenza e la regolarità della delega; la sola affermazione di averla depositata non basta.
  • La delega deve consentire di verificare concretamente chi è il delegato e che il potere di firma gli sia stato conferito. Una delega priva dell'indicazione nominativa del delegato non è sufficiente secondo i principi richiamati dalla decisione.
  • La produzione documentale deve risultare effettiva e verificabile nel fascicolo: il giudice può escludere una produzione tardiva quando il documento non risulta precedentemente depositato né indicato nell'elenco dei documenti.
  • Un vizio della notifica non equivale automaticamente alla sua inesistenza: l'omissione di una formalità può determinare una nullità sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; l'inesistenza è riservata a modalità di consegna del tutto estranee a quelle legali o a luoghi privi di collegamento con il destinatario.

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