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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27352/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la decisione del Tribunale di Crotone, aveva condannato il geometra a pagare alla Cassa Geometri € 6.969,02 per contributi relativi al 2016. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 106/2005 e degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1999. Ha contestato l’affermazione secondo cui, anche se l’iscrizione a ruolo è illegittima o tardiva, il giudice deve comunque esaminare la pretesa contributiva nel merito e può pronunciare la condanna al pagamento, richiamando i principi applicabili all’opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo il ricorrente, la decadenza dall’iscrizione a ruolo avrebbe natura sostanziale e impedirebbe all’ente di ottenere la condanna in via ordinaria; una diversa interpretazione sarebbe inoltre contraria all’art. 38 Cost. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato che il motivo era inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità alla Cassa Geometri dell’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 e, quindi, la possibilità di riscuotere i crediti mediante ruolo, in ragione della natura privatistica dell’ente; aveva poi accertato nel merito la debenza dei contributi. Il ricorso, invece, muoveva dal presupposto dell’applicabilità del meccanismo dell’iscrizione a ruolo. La Cassazione ha aggiunto che la censura era comunque infondata: nel giudizio di opposizione alla cartella, l’illegittimità o la decadenza dell’iscrizione a ruolo non esaurisce la controversia e il giudice deve verificare nel merito l’esistenza e l’entità del credito previdenziale; l’ente, pur non potendo più utilizzare quel titolo esecutivo, può chiedere la condanna al pagamento nel medesimo giudizio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre accessori di legge, in favore della Cassa Geometri; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Tanto basta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato confronto con il decisum.

    Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ragione decisoria effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 25 del d.lgs. n. 46/1999

    La Corte di Appello ha escluso del tutto l'applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 e quindi la possibilità della riscossione a mezzo ruolo da parte della Cassa geometri (tanto in ragione della natura privatistica di detto ente), accertando poi nel merito la debenza della contribuzione.

    Nel caso deciso, la natura privatistica della Cassa Geometri comportava l’esclusione dell’applicazione dell’art. 25 e della riscossione dei suoi crediti mediante ruolo.

  • artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1999

    Questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12025/2019) ha infatti puntualizzato che in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’ente previdenziale, valendo gli stessi principi che regolano l’opposizione a decreto ingiuntivo.

    L’opposizione alla cartella impone al giudice, anche quando reputi illegittima l’iscrizione a ruolo, di decidere sulla fondatezza sostanziale della pretesa contributiva.

  • art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 106/2005

    Questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12025/2019) ha infatti puntualizzato che in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’ente previdenziale, valendo gli stessi principi che regolano l’opposizione a decreto ingiuntivo.

    La disciplina della decadenza dall’iscrizione a ruolo non esclude che il giudice dell’opposizione debba accertare il credito nel merito; la Corte ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui tale decadenza impedirebbe la condanna al pagamento.

  • art. 38 Cost.

    La Corte ribadisce che in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’ente previdenziale, valendo gli stessi principi che regolano l’opposizione a decreto ingiuntivo.

    La Corte non ha accolto la prospettata incompatibilità costituzionale della possibilità di esaminare e accogliere nel merito la pretesa contributiva nonostante l’illegittimità o la decadenza dell’iscrizione a ruolo.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla cartella per crediti contributivi, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non consente al giudice di arrestarsi alla sola declaratoria di illegittimità: deve essere esaminata nel merito la fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale.
  • La decadenza dall’iscrizione a ruolo preclude l’utilizzo di quel titolo esecutivo, ma non impedisce all’ente previdenziale di ottenere, nel medesimo giudizio di cognizione, una pronuncia di condanna al pagamento del credito accertato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che assume come presupposto una disciplina o un meccanismo che il giudice di merito ha escluso di applicare.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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