Cassazione Penale, Sentenza n. 45273/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Castelnuovo impugna l'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme ritenute profitto/produzione dei reati fiscali (art. 2 d.lgs. 74/2000) e di autoriciclaggio/riciclaggio (artt. 646 e 648‑ter.1 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari a suo carico e carenza del fumus, violazione dell'art. 324 c.p.p.; 2) errata valutazione e mancata disamina dei documenti di trasporto e delle fatture comprovanti le operazioni; trattamento difforme rispetto ad altri coindagati; 3) insufficienza indiziaria circa l'elemento soggettivo per i reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio e assenza di prove di trasferimenti all'estero; 4) errori nella valutazione del periculum, nella quantificazione del profitto sequestrato (inclusione sia del risparmio d'imposta sia dell'importo della fattura) e mancata prova dell'attualità del pericolo (fatti risalenti al 2015-2016 e società inattiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi siano inammissibili perché in sostanza impugnano la valutazione probabilistica degli indizi e la persuasività della motivazione del Tribunale di Monza, mentre il sindacato in cassazione avverso ordinanze di riesame è limitato alla 'violazione di legge' (art. 325 c.p.p.). Sul merito, la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente indicato elementi indiziari concreti (verifiche fiscali, servizi, intercettazioni, accertamenti bancari, ordini investigativi europei, anomalie nei documenti di trasporto) che giustificavano il fumus in relazione alla frode fiscale, all'appropriazione e all'autoriciclaggio, nonché il periculum di perdita del provento vista l'organizzazione sistematica per occultare il denaro. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il sequestro era legittimamente diretto alla confisca del profitto dei reati fiscali e dell'autoriciclaggio (art. 321, comma 2 c.p.p.), la quantificazione poteva comprendere risparmio d'imposta e somme retrocesse, e la valutazione del periculum è stata ritenuta congrua anche nonostante la distanza temporale dei fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile si interrompe nella parte finale della quantificazione della condanna accessoria.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto prodotto dal reato; applicato per giustificare il sequestro delle somme ritenute provento dei reati fiscali e di autoriciclaggio.
art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sul sequestro/confisca dei profitti derivanti da reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti); invocata quale titolo per la confisca delle somme ritenute profitto del reato fiscale.
Norma relativa all'autoriciclaggio; richiamata in relazione alla possibilità di confisca del denaro prodotto dalla condotta di autoriciclaggio.
Norma sul riciclaggio e sulle condotte di trasferimento/impiego di proventi illeciti per ostacolarne l'identificazione; usata per giustificare il sequestro di somme ritenute impiegate in circuiti volti a creare fondi neri e a occultarne la provenienza.
Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; contestato come reato-base la frode fiscale di cui si sarebbe avvalso il sistema criminoso.
Delitto di appropriazione indebita, contestato in relazione all'uso delle somme della società per finalità diverse dall'oggetto sociale; la Corte ha osservato che l'eventuale valutazione del fumus su questo reato rientra nella cognizione sommaria del riesame.
Disposizione richiamata dal ricorrente (mancata autonoma valutazione dei presupposti della misura), ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia svolto la valutazione sommaria consentita.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame alle sole 'violazioni di legge'; la Corte ha escluso la ricezione di censure che si limitano ad impugnare la persuasività della motivazione (valutazione degli indizi).
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste; norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata alla condanna alle spese del ricorrente.
Richiamata in relazione alla confisca e alla necessità di motivare il periculum nell'ambito del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di riesame del sequestro preventivo è limitato a censure per 'violazione di legge': non è ammissibile impugnare semplicemente la persuasività o l'adeguatezza della valutazione indiziaria (questioni di merito e di apprezzamento probatorio).
- In sede di riesame dei provvedimenti reali il giudice compie una valutazione sommaria (non decisoria) del fumus commissi delicti su tutti gli elementi disponibili (documentazione, accertamenti bancari, intercettazioni, verifiche fiscali, ordini investigativi internazionali).
- Il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p. finalizzato alla confisca può riguardare sia il risparmio d'imposta derivante da frodi fiscali sia le somme materialmente retrocesse o impiegate in condotte di autoriciclaggio/riciclaggio; la quantificazione può quindi comprendere più voci riconducibili al profitto/produzione del reato.
- Il periculum può essere fondato anche se i fatti sono avvenuti in passato o la società utilizzata è oggi inattiva, quando risulti un sistema organizzato e stabile idoneo a rendere concreta la possibilità di occultamento o dispersione dei beni.
- La difesa deve documentare elementi probatori contrari per incidere sul giudizio sommario del riesame; l'assenza di prove documentali di reimmissione in contabilità o di tracciabilità delle somme può legittimare l'inferenza del tribunalе circa la retrocessione in contanti e l'uso di circuiti esteri.
- Anomalie formali nei documenti di trasporto (es. mancanza del trasportatore, targa, scontrini di pesata, dichiarazioni di conformità) possono assumere rilievo indiziario sulla fittizietà delle operazioni, purché la valutazione venga svolta con adeguata motivazione.
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