Cassazione Penale, Ordinanza n. 21454/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa dal tribunale per detenzione di sostanza stupefacente, chiedendo il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato inquadramento del fatto nella fattispecie meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa in appello con motivazione logica e coerente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice, nel valutare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, deve considerare globalmente tutti gli elementi rilevanti e spiegare perché alcuni dati non consentano comunque di riconoscere la ridotta offensività del fatto. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato il rilevante quantitativo di cocaina, la sua diversità, la suddivisione in dosi, la presenza di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione, nonché l'assenza di intrinseca modestia delle modalità del fatto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata alla detenzione di cocaina.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Fattispecie lieve di detenzione di stupefacenti; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto e della sua ridotta offensività.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato nel testo.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo se non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della fattispecie lieve in materia di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi normativamente rilevanti, senza isolare un solo dato favorevole o sfavorevole.
- La ridotta offensività del fatto non può essere affermata quando il quantitativo di droga, la sua suddivisione in dosi, la presenza di strumenti di confezionamento e le modalità complessive della condotta evidenzino un disvalore non modesto.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi del percorso argomentativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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