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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47769/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 c.p.) per mancanza della querela, ritenendo decaduto il termine previsto dall'art. 85 D.lgs. 150/2022 e perciò impedita ogni ulteriore indagine e modificazione dell'imputazione in dibattimento. Il Pubblico Ministero aveva invece chiesto in udienza la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio), che avrebbe mutato la procedibilità da querela a procedibilità d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato: ha affermato che il pubblico ministero ha il potere-dovere di effettuare in dibattimento la contestazione suppletiva (anche di una circostanza aggravante) ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. e che il giudice non può precludere tale attività sulla base di un presunto termine di querela già decorso. La corte ha considerato la preclusione operata dal Tribunale come nullità assoluta (artt. 178 e 179 c.p.p.) attinente all'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione e ha disposto l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 569, comma 4, in relazione all'art. 604, comma 4 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 517 cod. proc. pen.

    il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento

    Attribuisce al Pubblico Ministero il potere esclusivo di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti; il giudice non dispone di poteri preventivi di diniego sulla tardività della contestazione quando prevista da tale norma

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina le "nuove contestazioni" e la possibilità per il PM di modificare l'imputazione nel corso del dibattimento per adeguarla agli elementi emersi; finalità di garantire correlazione tra accusa e sentenza

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, la facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa (non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429), a tutela del diritto di difesa

  • art. 85 D.lgs. 150/2022

    Stabilisce il termine di novanta giorni per la proposizione della querela per taluni reati; tale scadenza riguarda la procedibilità a querela ma non impedisce al PM, in dibattimento, di effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza che renda il reato procedibile d'ufficio

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sull'improcedibilità per mancanza di querela: ove il reato resti inquadrato in termini di procedibilità a querela, l'azione non può proseguire; ma la qualificazione può essere modificata in dibattimento tramite contestazione suppletiva che rende la procedibilità d'ufficio

  • Cost. Corte sentenza n. 139/2015

    Ha dichiarato parzialmente l'illegittimità dell'art. 517 c.p.p. nella parte che escludeva al soggetto la possibilità di ottenere il rito abbreviato se veniva contestata tardivamente una aggravante già emersa nelle indagini; la pronuncia sottolinea che la contestazione "tardiva" di aggravanti può mutare significativamente il quadro processuale e incidere sui diritti dell'imputato

  • Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Cassazione)

    Ha affermato che non esistono limiti temporali specifici all'esercizio del potere del PM di modificare l'imputazione in dibattimento e che la contestazione suppletiva serve a evitare la dispersione di elementi utili per un giusto processo; la modifica è compatibile con il diritto di difesa, che può essere garantito con i termini previsti

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Riguardano le nullità processuali: la Corte ha ritenuto che la preclusione al PM del potere di contestare costituisca una nullità assoluta di ordine generale, attinente all'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione

  • art. 569 comma 4 e art. 604 comma 4 cod. proc. pen.

    Norme che regolano gli effetti dell'annullamento in Cassazione; la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza senza rinvio secondo le previsioni applicabili al caso di nullità assolute che toccano l'imputazione e l'esercizio dell'azione penale

  • art. 625 n.7 cod. pen. (richiamato)

    Circostanza aggravante relativa al fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la sua contestazione suppletiva in dibattimento può mutare la procedibilità del reato da querela a ufficio

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive (anche di circostanze aggravanti) in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; il giudice non può precludere tale esercizio ritenendolo "tardivo" per effetto di termini di querela già decorso
  • La modifica dell'imputazione in dibattimento è compatibile con il principio del contraddittorio: l'imputato ha strumenti di tutela (art. 519 c.p.p. e altri), come la richiesta di termine per preparare la difesa, l'acquisizione di prove e, se ammissibile, l'esercizio di riti alternativi
  • La scadenza per la querela (es. art. 85 D.lgs. 150/2022) incide sulla procedibilità del reato in astratto ma non esclude la possibilità che, tramite contestazione suppletiva, il PM renda il reato procedibile d'ufficio cambiando la qualificazione processuale
  • Se il giudice impedisce illegittimamente al PM di esercitare la contestazione suppletiva si determina una nullità assoluta relativa all'imputazione e all'esercizio dell'azione penale che può portare ad annullamento in Cassazione, talvolta senza rinvio
  • In situazioni analoghe è necessario che il PM effettui la contestazione suppletiva prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale; la tempestiva comunicazione degli elementi alla difesa e la concessione dei termini previsti garantiscono il rispetto del diritto di difesa

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