Cassazione Civile, Ordinanza n. 22809/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo di revocazione iniziato davanti al Consiglio di Stato e definito nel 2012. La corte d'appello aveva dapprima dichiarato improponibile la domanda per mancata istanza di prelievo; tale decreto era stato però cassato dalla Corte di cassazione con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione. Nel giudizio di rinvio la parte aveva depositato un atto denominato 'ricorso in riassunzione' nel medesimo fascicolo, chiedendo la fissazione dell'udienza. La corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'atto perché, trattandosi di giudizio di rinvio, sarebbe stata necessaria una nuova iscrizione a ruolo con deposito della nota di iscrizione, reputando che senza tale adempimento l'atto non potesse avviare il procedimento. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello si sarebbe pronunciata su un procedimento non correttamente fissato a ruolo/udienza; 2) violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente preteso una nuova iscrizione a ruolo nel giudizio di rinvio davanti al medesimo ufficio giudiziario; 3) nullità del provvedimento e vizio di motivazione per omessa pronuncia sulle deduzioni svolte circa la superfluità della nuova iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la tesi della corte d'appello secondo cui l'atto di riassunzione dovesse essere necessariamente corredato da una nota di iscrizione a ruolo a pena di inammissibilità. La Corte ha distinto iscrizione a ruolo e nota di iscrizione a ruolo, e ha rilevato che, nel giudizio di rinvio dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, il deposito del ricorso in riassunzione è di per sé idoneo a instaurare la nuova fase, senza che gravi sulla parte un onere di nuova nota di iscrizione a ruolo come condizione di procedibilità. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il primo e il terzo motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nei limiti della censura accolta e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
invocato per denunciare omessa pronuncia o pronuncia ultra/extra petita; la censura è stata assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
richiamato in relazione al vizio di motivazione del decreto impugnato; motivo assorbito.
richiamato in relazione all'obbligo di pronuncia sul merito delle deduzioni; motivo assorbito.
richiamato dalla corte territoriale per sostenere la necessità della nota di iscrizione a ruolo; la Cassazione esclude che tale onere sia configurabile nel caso di riassunzione davanti allo stesso ufficio giudiziario.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
norma sulla riassunzione nel giudizio di rinvio; la Corte afferma che l'atto di riassunzione, nella forma del ricorso, è idoneo a instaurare la nuova fase senza necessità di una ulteriore nota di iscrizione a ruolo quando il rinvio si svolge davanti allo stesso ufficio giudiziario.
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del giudizio di rinvio; la censura è stata accolta nei limiti sopra indicati.
richiamato per analogia rispetto ai casi di translatio iudicii e della mancata iscrizione a ruolo; la Corte distingue tali ipotesi dal giudizio di rinvio davanti allo stesso giudice.
citato per definire la nota di iscrizione a ruolo come atto di parte, distinto dall'iscrizione a ruolo.
citato insieme all'art. 71 disp. att. c.p.c. per la disciplina della nota di iscrizione a ruolo.
art. 9 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato a sostegno della necessità di nuova costituzione e nuova iscrizione nel ruolo generale per la nuova fase, ma solo come argomento generale poi non dirimente nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, l'atto di riassunzione va valutato in base alla funzione sostanziale di riattivazione del processo: se il rinvio si svolge davanti al medesimo ufficio giudiziario, il deposito del ricorso in riassunzione è sufficiente a instaurare la nuova fase e non può essere dichiarato inammissibile per la sola mancanza della nota di iscrizione a ruolo.
- Iscrizione a ruolo e nota di iscrizione a ruolo sono adempimenti distinti: la prima attesta la pendenza del procedimento, la seconda è un atto di parte; la mancanza della nota non determina automaticamente invalidità dell'impugnazione o della riassunzione, quando la legge non la preveda come requisito essenziale.
- La disciplina della riassunzione nel giudizio di rinvio non può essere sovrapposta a quella della translatio iudicii davanti a diverso giudice: la necessità di nuova iscrizione a ruolo può sussistere nel passaggio a un diverso ufficio giudiziario, ma non quando il processo prosegue davanti al medesimo ufficio in diversa composizione.
- Quando il ricorrente deduce un errore processuale che assorbe le ulteriori censure, l'accoglimento della prima questione decisiva comporta l'assorbimento dei motivi residui, che restano privi di autonoma rilevanza.
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